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Infiltrazioni da parti comuni, ne rispondono i condòmini
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NORMATIVA
Infiltrazioni da parti comuni, ne rispondono i condòmini
Il risarcimento va pagato da chi vanta diritti sulle parti comuni, quindi né condominio né amministratore
Vedi Aggiornamento
del 11/11/2015
Vedi Aggiornamento del 11/11/2015
09/03/2015 - I condòmini sono responsabili in solido delle infiltrazioni derivanti dalle parti comuni dell’edificio condominiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1674/2015.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il proprietario di uno scantinato aveva citato in giudizio il condominio dove era ubicato il suo locale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua, provenienti dalle pari comuni dell’edificio, e dai ristagni di umidità. Nonostante l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, di cui era colpevole il condominio, era rimasto il ristagno dell’umidità, dovuto alle condizioni strutturali dell’edificio.
I giudici hanno affermato che, in base all’articolo 2055 del Codice Civile, i condòmini sono responsabili ognuno in base alle proprie quote millesimali. I condòmini devono infatti essere considertati “investiti del governo della cosa” in base al fatto che dalla loro proprietà derivano diritti sui beni comuni.
Lo stesso non può invece dirsi per l’amministratore, che è un mandatario dei condòmini, né per il condominio, che è un ente di gestione.
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Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il proprietario di uno scantinato aveva citato in giudizio il condominio dove era ubicato il suo locale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua, provenienti dalle pari comuni dell’edificio, e dai ristagni di umidità. Nonostante l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, di cui era colpevole il condominio, era rimasto il ristagno dell’umidità, dovuto alle condizioni strutturali dell’edificio.
I giudici hanno affermato che, in base all’articolo 2055 del Codice Civile, i condòmini sono responsabili ognuno in base alle proprie quote millesimali. I condòmini devono infatti essere considertati “investiti del governo della cosa” in base al fatto che dalla loro proprietà derivano diritti sui beni comuni.
Lo stesso non può invece dirsi per l’amministratore, che è un mandatario dei condòmini, né per il condominio, che è un ente di gestione.
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