Mutui prima casa, operativo il Fondo di garanzia
NORMATIVA
Mutui prima casa, operativo il Fondo di garanzia
650 milioni di euro per garantire l’acquisto, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica
12/03/2015 - È operativo il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione.
Il Fondo è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2014, successivamente disciplinato dal DM 31 luglio 2014, ed è gestito da Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA).
Grazie al Fondo - ricorda il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti -, lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
Il Fondo, con una dotazione a regime di circa 650 milioni di euro (che potrà essere incrementata con contributi di Regioni e altri enti/organismi pubblici), potrà offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in circa 20 miliardi di euro. La garanzia è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale.
Chi può farne richiesta
Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d’azione del vecchio Fondo “Giovani Coppie” ora non più attivo. Possono fare richiesta coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, ed in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel DM 1072 del 2 agosto 1969.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e ABI.
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG) non superiore al tasso effettivo globale medio - TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF) per le seguenti categorie:
- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- nuclei familiari mono genitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati
Come fare domanda
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca a cui si richiede il mutuo, attraverso l’apposito modulo. Visualizza l’elenco delle banche aderenti.
Maggiori informazioni sono disponibili sui siti dell’Associazione bancaria italiana (ABI) e della CONSAP.
Il Fondo è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2014, successivamente disciplinato dal DM 31 luglio 2014, ed è gestito da Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA).
Grazie al Fondo - ricorda il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti -, lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
Il Fondo, con una dotazione a regime di circa 650 milioni di euro (che potrà essere incrementata con contributi di Regioni e altri enti/organismi pubblici), potrà offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in circa 20 miliardi di euro. La garanzia è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale.
Chi può farne richiesta
Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d’azione del vecchio Fondo “Giovani Coppie” ora non più attivo. Possono fare richiesta coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, ed in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel DM 1072 del 2 agosto 1969.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e ABI.
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG) non superiore al tasso effettivo globale medio - TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF) per le seguenti categorie:
- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- nuclei familiari mono genitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati
Come fare domanda
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca a cui si richiede il mutuo, attraverso l’apposito modulo. Visualizza l’elenco delle banche aderenti.
Maggiori informazioni sono disponibili sui siti dell’Associazione bancaria italiana (ABI) e della CONSAP.