Progettazione, più leggeri i requisiti per partecipare alle gare
PROFESSIONE
Progettazione, più leggeri i requisiti per partecipare alle gare
Gli architetti fanno il punto della situazione sulle nuove linee guida dell’Anac: meno vincoli su fatturato, collaboratori e opere analoghe
23/03/2015 - Vigilare sulla corretta applicazione delle norme per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. È l’obiettivo della circolare 36/2015 con cui il Consiglio nazionale degli Architetti (CNAPPC) fornisce agli ordini territoriali spiegazioni sulle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Oltre a riprendere i chiarimenti sulla qualità della progettazione e i compensi dei professionisti, la circolare approfondisce il tema dei requisiti di idoneità per la partecipazione alle gare d’appalto, più volte accusati di creare confusione e restrizioni della concorrenza.
In base all’articolo 263 del Regolamento attuativo del Codice Appalti, la partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura deve essere subordinata all’aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare.
Dalla consultazione pubblica portata avanti durante lo scorso anno dall’ANAC, era però emerso il rischio che, così facendo, si creassero dei micro settori nel già limitato mercato dei lavori pubblici.
Per ovviare a questa difficoltà è stato chiarito che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Per fare un esempio, si legge nella circolare, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali costituisce requisito idoneo per partecipare a gare per l’affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.).
Un altro dubbio, spesso lamentato dai professionisti, era la sovrapposizione tra l’articolo 41, comma 2, del Codice Appalti, e l’articolo 263, comma 1.a del Regolamento attuativo sui requisiti di fatturato. In base al Codice Appalti, sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Al contrario, il Regolamento attuativo prevede che per poter partecipare i professionisti devono aver realizzato, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, un fatturato variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta.
Per aprire il mercato al maggior numero possibile di progettisti è stato quindi chiarito che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di una apposita motivazione indicata nel bando. In linea con i nuovi orientamenti comunitari è stato inoltre spiegato che sono da ritenere congrui i requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara.
Un’altra causa di restrizione della concorrenza è sempre stata individuata nel numero degli addetti e collaboratori che il professionista doveva dimostrare di avere per prendere parte ad una procedura di selezione. Il regolamento attuativo stabilisce che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni sia tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
Dato che la stragrande maggioranza degli studi è composta da pochi soci e collaboratori, è stato spiegato che il requisito del numero di unità fissate nel bando di gara può essere raggiunto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. È stato inoltre raccomandato alle Stazioni Appaltanti di effettuare un’attenta valutazione sulle unità minime richieste ai concorrenti in modo da bilanciare l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Oltre a riprendere i chiarimenti sulla qualità della progettazione e i compensi dei professionisti, la circolare approfondisce il tema dei requisiti di idoneità per la partecipazione alle gare d’appalto, più volte accusati di creare confusione e restrizioni della concorrenza.
In base all’articolo 263 del Regolamento attuativo del Codice Appalti, la partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura deve essere subordinata all’aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare.
Dalla consultazione pubblica portata avanti durante lo scorso anno dall’ANAC, era però emerso il rischio che, così facendo, si creassero dei micro settori nel già limitato mercato dei lavori pubblici.
Per ovviare a questa difficoltà è stato chiarito che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Per fare un esempio, si legge nella circolare, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali costituisce requisito idoneo per partecipare a gare per l’affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.).
Un altro dubbio, spesso lamentato dai professionisti, era la sovrapposizione tra l’articolo 41, comma 2, del Codice Appalti, e l’articolo 263, comma 1.a del Regolamento attuativo sui requisiti di fatturato. In base al Codice Appalti, sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Al contrario, il Regolamento attuativo prevede che per poter partecipare i professionisti devono aver realizzato, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, un fatturato variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta.
Per aprire il mercato al maggior numero possibile di progettisti è stato quindi chiarito che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di una apposita motivazione indicata nel bando. In linea con i nuovi orientamenti comunitari è stato inoltre spiegato che sono da ritenere congrui i requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara.
Un’altra causa di restrizione della concorrenza è sempre stata individuata nel numero degli addetti e collaboratori che il professionista doveva dimostrare di avere per prendere parte ad una procedura di selezione. Il regolamento attuativo stabilisce che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni sia tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
Dato che la stragrande maggioranza degli studi è composta da pochi soci e collaboratori, è stato spiegato che il requisito del numero di unità fissate nel bando di gara può essere raggiunto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. È stato inoltre raccomandato alle Stazioni Appaltanti di effettuare un’attenta valutazione sulle unità minime richieste ai concorrenti in modo da bilanciare l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.