03/04/2015 - Il direttore dei lavori è sempre responsabile di eventuali opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, anche se non è presente in cantiere. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 7406/2015.
Come ricordato dai giudici, il direttore dei lavori deve esercitare l’attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie. In caso di necessità dovrebbe inoltre scindere la sua posizione da quella del committente,
rinunciando all’incarico.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, era stato rilasciato un permesso di costruire per il
consolidamento statico e adeguamento alla normativa antisismica di un edificio destinato ad attività produttive.
In realtà, invece, l’edificio era stato
demolito e al suo posto era stato realizzato un
nuovo fabbricato da adibire a ristorante e bar. Il tutto era avvenuto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il committente e il direttore dei lavori erano stati quindi condannati a
tre anni di arresto e a una multa di 16 mila euro.
Il direttore dei lavori si era però opposto affermando che non era a conoscenza degli abusi perché questi erano stati realizzati durante la sua
assenza dal cantiere. Una motivazione che non ha convinto la Cassazione, che ha ribadito come sul direttore dei lavori gravi un onere di vigilanza costante e il dovere di contestazione delle irregolarità.
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