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Gare di progettazione, quando sono ammesse le varianti
NORMATIVA
Gare di progettazione, quando sono ammesse le varianti
CdS: possibile proporre alcune soluzioni migliorative se l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa
10/04/2015 - In una gara di progettazione da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è possibile presentare alcune varianti tecniche rispetto al progetto base redatto dalla Pubblica Amministrazione. In presenza di varianti inammissibili, queste non vengono prese in considerazione, ma non scatta l’esclusione del partecipante.
La puntualizzazione è arrivata dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 1601/2015 ha tracciato la differente condotta che le Stazioni Appaltanti devono tenere in caso di gare da aggiudicare secondo il prezzo più basso o secondo l’offerta più vantaggiosa.
I giudici hanno spiegato che, se il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante deve indicare nel bando se sono ammesse varianti e di che tipo. Questo perché l’Amministrazione ha una maggiore discrezionalità nella scelta del contraente, che deve prendere in considerazione non solo i criteri matematici, ma la complessità dell’offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato.
I partecipanti a queste gare possono quindi proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando. Le varianti migliorative devono essere sempre motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione.
Se invece l’offerta deve essere selezionata col criterio del prezzo più basso, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell’offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l’assetto contrattuale.
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La puntualizzazione è arrivata dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 1601/2015 ha tracciato la differente condotta che le Stazioni Appaltanti devono tenere in caso di gare da aggiudicare secondo il prezzo più basso o secondo l’offerta più vantaggiosa.
I giudici hanno spiegato che, se il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante deve indicare nel bando se sono ammesse varianti e di che tipo. Questo perché l’Amministrazione ha una maggiore discrezionalità nella scelta del contraente, che deve prendere in considerazione non solo i criteri matematici, ma la complessità dell’offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato.
I partecipanti a queste gare possono quindi proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando. Le varianti migliorative devono essere sempre motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione.
Se invece l’offerta deve essere selezionata col criterio del prezzo più basso, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell’offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l’assetto contrattuale.
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