Gare progettazione, i giovani professionisti non devono dimostrare i requisiti morali
NORMATIVA
Gare progettazione, i giovani professionisti non devono dimostrare i requisiti morali
CdS: va invece comunicata alla Stazione Appaltante la sostituzione del socio di maggioranza

28/04/2015 - I giovani professionisti che partecipano alle gare per l'affidamento di un servizio di progettazione in un raggruppamento temporaneo non hanno l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti morali. Al contrario, devono essere segnalate alla Stazione Appaltante le variazioni dei soci di maggioranza. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 2048/2015.
I giudici hanno esaminato il caso di due operatori che erano stati invitati ad una procedura ristretta per la progettazione preliminare e definitiva di una serie di interventi di riqualificazione di alcune zone aeroportuali.
A causa di una serie di ricorsi, ad un operatore, che aveva costituito un raggruppamento temoporaneo, era stato contestato di non aver segnalato la sostituzione del socio di maggioranza e all’altro di non aver presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali relativa ad uno dei progettisti.
Dopo tutti gli accertamenti del caso, il CdS ha ricordato che, in base all’articolo 90 comma 7 del Codice Appalti, i raggruppamenti temporanei di professionisti che partecipano ad una gara devono includere un giovane progettista, abilitato da non più di cinque anni. Il loro contributo, ha sottolineato il CdS, deve essere reale e non solo di facciata. Lo scopo è infatti la responsabilizzazione del progettista e l’incremento delle sue competenze professionali.
Nonostante il professionista firmi gli elaborati, i giudici hanno concluso che non è tenuto a presentare la dichiarazione sui requisiti di moralità. Anche se il giovane progettista assume maggiori responsabilità, non può essere posto sullo stesso livello dell’operatore che sottoscrive il contratto con la Stazione Appaltante.
L’obbligo della dichiarazione, infatti, non può gravare sui dipendenti e i collaboratori dell’operatore che si aggiudica l’appalto perché in questo modo, hanno osservato i giudici, il procedimento di selezione diventerebbe più lento.
La situazione cambia nel caso di variazione del socio di maggioranza. Si tratta di un cambiamento che va sempre comunicato dal momento che il soggetto in questione ha solitamente un notevole potere di indirizzo e si occupa eventualmente di stipulare il contratto con la Stazione Appaltante.
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
I giudici hanno esaminato il caso di due operatori che erano stati invitati ad una procedura ristretta per la progettazione preliminare e definitiva di una serie di interventi di riqualificazione di alcune zone aeroportuali.
A causa di una serie di ricorsi, ad un operatore, che aveva costituito un raggruppamento temoporaneo, era stato contestato di non aver segnalato la sostituzione del socio di maggioranza e all’altro di non aver presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali relativa ad uno dei progettisti.
Dopo tutti gli accertamenti del caso, il CdS ha ricordato che, in base all’articolo 90 comma 7 del Codice Appalti, i raggruppamenti temporanei di professionisti che partecipano ad una gara devono includere un giovane progettista, abilitato da non più di cinque anni. Il loro contributo, ha sottolineato il CdS, deve essere reale e non solo di facciata. Lo scopo è infatti la responsabilizzazione del progettista e l’incremento delle sue competenze professionali.
Nonostante il professionista firmi gli elaborati, i giudici hanno concluso che non è tenuto a presentare la dichiarazione sui requisiti di moralità. Anche se il giovane progettista assume maggiori responsabilità, non può essere posto sullo stesso livello dell’operatore che sottoscrive il contratto con la Stazione Appaltante.
L’obbligo della dichiarazione, infatti, non può gravare sui dipendenti e i collaboratori dell’operatore che si aggiudica l’appalto perché in questo modo, hanno osservato i giudici, il procedimento di selezione diventerebbe più lento.
La situazione cambia nel caso di variazione del socio di maggioranza. Si tratta di un cambiamento che va sempre comunicato dal momento che il soggetto in questione ha solitamente un notevole potere di indirizzo e si occupa eventualmente di stipulare il contratto con la Stazione Appaltante.
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+