24/04/2015 - Se per la realizzazione di un soppalco è sufficiente la Dia o bisogna richiedere il permesso di costruire dipende dalle dimensioni, dal possibile aumento del carico urbanistico e dagli altri interventi eventualmente connessi. Così il
Tar Campania con la
sentenza 2197/2015.
Nel caso preso in esame, il Comune aveva ordinato la
demolizione di un soppalco realizzato in un appartamento previa presentazione della Dia perché dai sopralluoghi era emerso che i lavori erano stati eseguiti in difformità dal titolo abilitativo. A fronte di un progetto di ampiezza di 40 metri quadri era stato infatti costruito un soppalco di circa 100 metri quadri.
La demolizione era stata disposta non solo perché le opere erano
difformi dal titolo abilitativo, ma anche perché la loro entità lasciava presupporre la presenza di lavori di ristrutturazione, per i quali era quindi necessario il permesso di costruire.
I proprietari dell’immobile, invece, sostenevano che si trattava di un’opera interna a uso deposito, senza
nessun impatto sulla sagoma e sulla volumetria dell’immobile e senza ripercussioni sul carico urbanistico.
Di parere diverso i giudici, che hanno spiegato come il soppalco non sia una categoria edilizia autonoma e quindi per capire quale sia il titolo abilitativo da utilizzare bisogna fare delle
valutazioni caso per caso.
In generale, ha affermato il Tar, la Dia è sufficiente se le
dimensioni del soppalco sono
limitate e se per la sua realizzazione non è necessaria la ristrutturazione dell’immobile.
Per avere un ulteriore metro di valutazione, i giudici hanno ricordato che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate
in base all’altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto. Se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile. In questo caso, per la realizzazione del soppalco sarà necessario il permesso di costruire o la “Superdia”.
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