Responsabilità solidale, deroghe possibili solo sulle retribuzioni
NORMATIVA
Responsabilità solidale, deroghe possibili solo sulle retribuzioni
Ministero del Lavoro: i contratti collettivi non possono introdurre modifiche sui contributi previdenziali e assicurativi
22/04/2015 - Le deroghe alla responsabilità solidale negli appalti possono riguardare il trattamento retributivo, ma non il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Lo ha spiegato nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro rispondendo all’interpello 9/2015.
Come si legge nella nota del Ministero, la funzione della responsabilità solidale è la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. La presenza di deroghe alla normativa ordinaria può però essere compensata da altre misure inserite nei contratti collettivi dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
Un onere che poteva rallentare i pagamenti dal momento che il committente versava il corrispettivo solo dopo aver ottenuto la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti.
Responsabilità solidale negli appalti
Come spiegato dal Ministero del Lavoro, la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003), poi modificata dalla Riforma del lavoro del 2012 (Legge 92/2012), stabilisce che il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori sono responsabili in solido dei trattamenti retributivi e del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino a due anni dopo la fine dell’appalto.Contratti collettivi nazionali
La Legge 99/2013 per la promozione dell’occupazione ha specificato in seguito che i contratti collettivi nazionali possono contenere disposizioni diverse, ma solo in riferimento ai trattamenti retributivi. Non è infatti possibile derogare alle norme sui contributi previdenziali e assicurativi.Come si legge nella nota del Ministero, la funzione della responsabilità solidale è la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. La presenza di deroghe alla normativa ordinaria può però essere compensata da altre misure inserite nei contratti collettivi dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
Responsabilità solidale fiscale
Altra questione è la responsabilità solidale fiscale, oggi abolita dal decreto sulla semplificazione fiscale (D.lgs. 175/2014). Si tratta del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.Un onere che poteva rallentare i pagamenti dal momento che il committente versava il corrispettivo solo dopo aver ottenuto la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti.