Network
Pubblica i tuoi prodotti
Responsabilità solidale, deroghe possibili solo sulle retribuzioni

Responsabilità solidale, deroghe possibili solo sulle retribuzioni

Ministero del Lavoro: i contratti collettivi non possono introdurre modifiche sui contributi previdenziali e assicurativi

Vedi Aggiornamento del 26/04/2017
Responsabilità solidale, deroghe possibili solo sulle retribuzioni
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 26/04/2017
22/04/2015 - Le deroghe alla responsabilità solidale negli appalti possono riguardare il trattamento retributivo, ma non il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Lo ha spiegato nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro rispondendo all’interpello 9/2015.
 

Responsabilità solidale negli appalti

Come spiegato dal Ministero del Lavoro, la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003), poi modificata dalla Riforma del lavoro del 2012 (Legge 92/2012), stabilisce che il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori sono responsabili in solido dei trattamenti retributivi e del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino a due anni dopo la fine dell’appalto.
 

Contratti collettivi nazionali

La Legge 99/2013 per la promozione dell’occupazione ha specificato in seguito  che i contratti collettivi nazionali possono contenere disposizioni diverse, ma solo in riferimento ai trattamenti retributivi. Non è infatti possibile derogare alle norme sui contributi previdenziali e assicurativi.
 
Come si legge nella nota del Ministero, la funzione della responsabilità solidale è la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. La presenza di deroghe alla normativa ordinaria può però essere compensata da altre misure inserite nei contratti collettivi dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
 

Responsabilità solidale fiscale

Altra questione è la responsabilità solidale fiscale, oggi abolita dal decreto sulla semplificazione fiscale (D.lgs. 175/2014). Si tratta del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
 
Un onere che poteva rallentare i pagamenti dal momento che il committente versava il corrispettivo solo dopo aver ottenuto la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti.


 
Le più lette