Responsabilità solidale negli appalti
Come spiegato dal Ministero del Lavoro, la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003), poi modificata dalla Riforma del lavoro del 2012 (Legge 92/2012), stabilisce che il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori sono responsabili in solido dei trattamenti retributivi e del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino a due anni dopo la fine dell’appalto.Contratti collettivi nazionali
La Legge 99/2013 per la promozione dell’occupazione ha specificato in seguito che i contratti collettivi nazionali possono contenere disposizioni diverse, ma solo in riferimento ai trattamenti retributivi. Non è infatti possibile derogare alle norme sui contributi previdenziali e assicurativi.Come si legge nella nota del Ministero, la funzione della responsabilità solidale è la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. La presenza di deroghe alla normativa ordinaria può però essere compensata da altre misure inserite nei contratti collettivi dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
Responsabilità solidale fiscale
Altra questione è la responsabilità solidale fiscale, oggi abolita dal decreto sulla semplificazione fiscale (D.lgs. 175/2014). Si tratta del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.Un onere che poteva rallentare i pagamenti dal momento che il committente versava il corrispettivo solo dopo aver ottenuto la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti.