Reverse charge: guida delle Entrate alle novità in edilizia
NORMATIVA
Reverse charge: guida delle Entrate alle novità in edilizia
Dal 1 gennaio 2015 l'inversione contabile si applica anche a demolizione e installazione di impianti. Niente sanzioni fino al 26 marzo 2015
01/04/2015 - L’agenzia delle Entrate ha pubblicato una miniguida al 'reverse charge' che chiarisce come applicare il meccanismo dell’inversione contabile nell’ambito edile, energetico e della cessione dei pallets.
Ricordiamo che con il reverse charge il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, se soggetto ad IVA, è obbligato ad assolvere l’imposta, al posto del cedente o del prestatore, in deroga al principio generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
I prestatori dei servizi sono tenuti, quindi, ad emettere fattura senza addebito d'imposta; sarà il committente ad integrare poi la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
Nella Circolare n. 14/E l’Agenzia chiarisce le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 per l’assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile; tra le novità per il settore edile l’obbligo di reverse charge anche per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti di “Business to Business”.
L’Agenzia sottolinea che “il sistema si applica, a prescindere dalla circostanza delle prestazioni, dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore e nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.
Inoltre l’inversione contabile si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti o dalla tipologia di attività esercitata.
Al fine di meglio delineare l’ambito applicativo della norma, l’Agenzia definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
La disposizione quindi si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, comprendendo anche quelli di nuova costruzione o in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Non rientrano nella nozione di edificio, e quindi sono escluse dal meccanismo del reverse charge, le prestazioni di servizi per terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ad eccezione che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso.
Per il settore energetico la Legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversione contabile anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce.
In questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi.
L’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito, non potendo esercitare il diritto alla detrazione.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).
L’Agenzia specifica nelle clausole di salvaguardia che non saranno applicate sanzioni per comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare, ovvero per fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 26 marzo 2015.
Ricordiamo che con il reverse charge il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, se soggetto ad IVA, è obbligato ad assolvere l’imposta, al posto del cedente o del prestatore, in deroga al principio generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
I prestatori dei servizi sono tenuti, quindi, ad emettere fattura senza addebito d'imposta; sarà il committente ad integrare poi la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
Nella Circolare n. 14/E l’Agenzia chiarisce le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 per l’assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile; tra le novità per il settore edile l’obbligo di reverse charge anche per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti di “Business to Business”.
L’Agenzia sottolinea che “il sistema si applica, a prescindere dalla circostanza delle prestazioni, dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore e nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.
Inoltre l’inversione contabile si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti o dalla tipologia di attività esercitata.
Al fine di meglio delineare l’ambito applicativo della norma, l’Agenzia definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
La disposizione quindi si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, comprendendo anche quelli di nuova costruzione o in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Non rientrano nella nozione di edificio, e quindi sono escluse dal meccanismo del reverse charge, le prestazioni di servizi per terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ad eccezione che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso.
Per il settore energetico la Legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversione contabile anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce.
In questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi.
L’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito, non potendo esercitare il diritto alla detrazione.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).
L’Agenzia specifica nelle clausole di salvaguardia che non saranno applicate sanzioni per comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare, ovvero per fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 26 marzo 2015.