
Rinnovabili, chieste modifiche per la formazione degli impiantisti
NORMATIVA
Rinnovabili, chieste modifiche per la formazione degli impiantisti
CNA Impianti, Confartigianato e Assistal alle Regioni: ‘non discriminate i tecnici abilitati con l’esperienza’
Vedi Aggiornamento
del 13/09/2016

23/04/2015 - Modificare gli standard formativi dei corsi per gli installatori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza escludere i tecnici abilitati in base all’esperienza. È la richiesta avanzata da CNA Impianti, Confartigianato e Assistal al presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino.
Al momento la Legge 90/2013, che ha convertito il Decreto Ecobonus (DL 63/2013), stabilisce che la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere conseguita rispettando uno dei requisiti indicati dal DM 37/2008:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
In questo modo, si legge nella nota di CNA Impianti, è stato modificato il D.lgs. 28/2011, che non conteneva la lettera d), sanando una discriminazione ai danni deiresponsabili tecnici abilitati sulla base dell’esperienza.
La Legge 90/2013 ha inoltre previsto l’attivazione di corsi di formazione regionali. Secondo i presidenti delle associazioni, dato che la Legge 90/2013 è entrata in vigore il 4 agosto 2013, i responsabili tecnici già in attività entro questa data devono essere ritenuti automaticamente qualificati. Quelli che hanno ottenuto l’abilitazione dal 4 agosto 2013 in poi devono frequentare il corso regionale.
Sempre secondo i presidenti, l’atto emanato dalla Conferenza delle Regioni il 12 giugno 2014 si rifà al D.lgs 28/2011 senza considerare le modifiche della Legge 90/2013, escludendo cioè i responsabili tecnici abilitati sulla base dell’esperienza. L’atto fissa inoltre al 1° agosto 2016 il termine entro cui completare le attività di aggiornamento.
I presidenti delle associazioni degli installatori hanno quindi chiesto un intervento della Conferenza delle Regioni per risolvere la situazione.
Al momento la Legge 90/2013, che ha convertito il Decreto Ecobonus (DL 63/2013), stabilisce che la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere conseguita rispettando uno dei requisiti indicati dal DM 37/2008:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
In questo modo, si legge nella nota di CNA Impianti, è stato modificato il D.lgs. 28/2011, che non conteneva la lettera d), sanando una discriminazione ai danni deiresponsabili tecnici abilitati sulla base dell’esperienza.
La Legge 90/2013 ha inoltre previsto l’attivazione di corsi di formazione regionali. Secondo i presidenti delle associazioni, dato che la Legge 90/2013 è entrata in vigore il 4 agosto 2013, i responsabili tecnici già in attività entro questa data devono essere ritenuti automaticamente qualificati. Quelli che hanno ottenuto l’abilitazione dal 4 agosto 2013 in poi devono frequentare il corso regionale.
Sempre secondo i presidenti, l’atto emanato dalla Conferenza delle Regioni il 12 giugno 2014 si rifà al D.lgs 28/2011 senza considerare le modifiche della Legge 90/2013, escludendo cioè i responsabili tecnici abilitati sulla base dell’esperienza. L’atto fissa inoltre al 1° agosto 2016 il termine entro cui completare le attività di aggiornamento.
I presidenti delle associazioni degli installatori hanno quindi chiesto un intervento della Conferenza delle Regioni per risolvere la situazione.