Appalti centralizzati, Anac: la gestione dei lavori sia realmente aggregata
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LAVORI PUBBLICI
Appalti centralizzati, Anac: la gestione dei lavori sia realmente aggregata
L’Authority Anticorruzione: ‘i Comuni non capoluogo non creino unioni e consorzi di facciata’
Vedi Aggiornamento del 12/11/2015
Vedi Aggiornamento del 12/11/2015
27/05/2015 - Sta per scadere il termine per presentare osservazioni sulla bozza di determinazione messa a punto dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sugli appalti centralizzati.
I Comuni non capoluogo non creino unioni e consorzi di facciata, ma aggreghino realmente la gestione degli appalti. Questo il monito lanciato dal documento dell’Autorità, che chiede che l’aggregazione sia reale senza che i Comuni, dopo essersi uniti, gestiscano in modo autonomo i lavori di propria competenza.
Come spiegato dall’Anac dopo i dubbi sollevati dagli operatori del settore, i soggetti aggregatori sono la Consip S.p.A., una centrale di committenza per ogni Regione e gli altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del dpcm 11 novembre 2014. Rientrano in questo gruppo anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni, consorzi o unioni di Comuni.
È importante però, sottolinea l’Anac, che questi organismi non diventino uno strumento per eludere la centralizzazione.
Per raggiungere una effettiva centralizzazione dovrebbe essere coordinata tutta la programmazione degli interventi e degli acquisti. Non solo, perché l’Anac consiglia anche la nomina di un unico responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. L’Autorità ha inoltre spiegato che “il responsabile del procedimento deve essere un dipendente dell’amministrazione che bandisce la gara”.
I Comuni non capoluogo non creino unioni e consorzi di facciata, ma aggreghino realmente la gestione degli appalti. Questo il monito lanciato dal documento dell’Autorità, che chiede che l’aggregazione sia reale senza che i Comuni, dopo essersi uniti, gestiscano in modo autonomo i lavori di propria competenza.
Appalti centralizzati, i chiarimenti ANAC
Ricordiamo che l’obbligo di ricorrere agli appalti centralizzati nei Comuni non capoluogo è stato introdotto dal Decreto sulla Spending Review (DL 66/2014).Come spiegato dall’Anac dopo i dubbi sollevati dagli operatori del settore, i soggetti aggregatori sono la Consip S.p.A., una centrale di committenza per ogni Regione e gli altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del dpcm 11 novembre 2014. Rientrano in questo gruppo anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni, consorzi o unioni di Comuni.
È importante però, sottolinea l’Anac, che questi organismi non diventino uno strumento per eludere la centralizzazione.
Per raggiungere una effettiva centralizzazione dovrebbe essere coordinata tutta la programmazione degli interventi e degli acquisti. Non solo, perché l’Anac consiglia anche la nomina di un unico responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. L’Autorità ha inoltre spiegato che “il responsabile del procedimento deve essere un dipendente dell’amministrazione che bandisce la gara”.
Deroghe ammesse
L’Anac è entrata nel merito delle deroghe ammesse alla disciplina degli appalti centralizzati affermando che le nuove regole non si applicano ai Comuni delle zone terremotate indipendentemente dal collegamento delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture con le attività inerenti alla ricostruzione. La deroga sarà operativa fino al termine della ricostruzione.Norme correlate
Determinazione 23/09/2015 n.11
Autorità Nazionale Anticorruzione - Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii
Decreto Pres. Cons. Min. 11/11/2014
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi
Decreto Legge 24/04/2014 n.66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Irpef - Spending Review)
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