NORMATIVA
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Gli architetti possono occuparsi di prevenzione e sicurezza sul lavoro
SICUREZZA
Gli architetti possono occuparsi di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Tar Sicilia: illegittimo un bando che prevedeva come requisito la sola laurea in ingegneria
08/05/2015 - Rientra tra le competenze specifiche degli architetti il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
A confermarlo l’ordinanza 331/2015 del Tar Sicilia che ha accolto il ricorso degli architetti nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale che aveva escluso la categoria in un bando pubblico “per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato presso il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Nel bando infatti era richiesto tra i requisiti d’ammissione solo la laurea in ingegneria vecchio ordinamento o laurea specialistica.
I giudici amministrativi hanno però affermato che “appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza il motivo di ricorso relativo al bando per 'il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro', in quanto quest’ultimo è certamente rientrante tra le competenze specifiche degli architetti”.
Il Tar però non è riuscito ad esprimersi sull’esclusione della categoria degli architetti dall’incarico di 'dirigente ingegnere' (sempre nello stesso bando di concorso), in quanto per il ruolo professionale del dirigente ingegnere “non è prevista nel bando nessuna specifica indicazione delle concrete mansioni da esercitare, sicché non è possibile stabilire a priori se gli incarichi conferibili rientrino o meno nella competenza degli architetti”.
A confermarlo l’ordinanza 331/2015 del Tar Sicilia che ha accolto il ricorso degli architetti nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale che aveva escluso la categoria in un bando pubblico “per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato presso il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Nel bando infatti era richiesto tra i requisiti d’ammissione solo la laurea in ingegneria vecchio ordinamento o laurea specialistica.
I giudici amministrativi hanno però affermato che “appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza il motivo di ricorso relativo al bando per 'il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro', in quanto quest’ultimo è certamente rientrante tra le competenze specifiche degli architetti”.
Il Tar però non è riuscito ad esprimersi sull’esclusione della categoria degli architetti dall’incarico di 'dirigente ingegnere' (sempre nello stesso bando di concorso), in quanto per il ruolo professionale del dirigente ingegnere “non è prevista nel bando nessuna specifica indicazione delle concrete mansioni da esercitare, sicché non è possibile stabilire a priori se gli incarichi conferibili rientrino o meno nella competenza degli architetti”.