Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Sicurezza in edilizia, dall’Inail indicazioni sui ponteggi fissi di facciata

Sicurezza in edilizia, dall’Inail indicazioni sui ponteggi fissi di facciata

Focus sui sistemi di collegamento montante-traverso e possibilità di aggiornare le norme UNI EN 12810-2:2004 e UNI EN 12811-3:2005

Vedi Aggiornamento del 08/06/2018
Sicurezza in edilizia, dall’Inail indicazioni sui ponteggi fissi di facciata
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 08/06/2018
06/05/2015 - Valutare la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata. È l’obiettivo dello studio elaborato dall’Istituto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Inail) nell’ambito del programma di ricerca “La sicurezza nel settore costruzioni”.
 

La sicurezza dei ponteggi

Lo studio dell’Inail ricorda che la Direttiva CE/45/2001  ha introdotto in Europa l'obbligo del calcolo per i ponteggi. Alla norma, recepita in Italia dal Dlgs 253/2003, poi abrogato ed inserito nel Dlgs 81/2008, sono poi seguite altre disposizioni per la fabbricazione e le prove delle attrezzature provvisionali.
 
Ad oggi, la fabbricazione e la commercializzazione dei ponteggi deve avvenire ai sensi delle norme europee, che a volte non risultano di facile applicazione. Per questo lo studio Inail ha cercato di analizzare il comportamento strutturale dei dispositivi di collegamento montante - traverso nei ponteggi realizzati con sistemi modulati e di determinare il valore nominale della resistenza facendo riferimento alla UNI EN 12811 - 3:2005. In base a questa norma, il valore della resistenza è dato dai risultati delle prove sperimentali.
 

Le proposte dello studio Inail 

L’Inail ha quindi proposto procedure di prova per rendere le valutazioni compatibili con la norma UNI EN 12810-2:2004 sui ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati e UNI EN 12811-3:2005 sulle attrezzature provvisionali di lavoro.
 
Lo studio ha portato allo sviluppo di procedure di prova necessarie alla determinazione dei seguenti parametri:
- corretta velocità di spostamento da imporre;
- resistenza caratteristica nel verso positivo o negativo del carico;
- range di carico ciclico completo per le prove a collasso;
- ampiezza delle fasi di carico e del numero di scarichi a zero oltre la fase ciclica per le prove a
collasso;
- resistenza caratteristica nominale nel verso positivo o negativo del carico.
 
L’Inail ha sottolineato che le norme esistenti non forniscono una definizione o una stima del carico massimo, ma ha affermato che questa può essere identificata con la condizione di rottura.
 
Ad ogni modo l’Istituto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha concluso che per interpretare meglio questi concetti sarebbe necessario proseguire nell’attività di ricerca e che i risultati potrebbero essere utilizzati per la revisione delle norme UNI EN 12810-2:2004 e UNI EN 12811-3:2005.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su FacebookTwitter e Google+
 

Le più lette