
Distanze tra edifici: non sempre il risparmio energetico giustifica le deroghe
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NORMATIVA
Distanze tra edifici: non sempre il risparmio energetico giustifica le deroghe
Tar Abruzzo: il Comune deve effettuare una valutazione tecnico-discrezionale sulla loro effettiva necessità
Vedi Aggiornamento
del 03/09/2019

Vedi Aggiornamento del 03/09/2019
18/06/2015 - Le deroghe alle altezze e alle distanze, ammesse per favorire interventi di riqualificazione energetica, non possono essere decise autonomamente dal costruttore. Nel rilascio dei permessi il Comune deve effettuare una valutazione tecnico-discrezionale sulla loro effettiva necessità.
Il principio è stato affermato dal Tar Abruzzo con la sentenza 206/2015.
Nel caso esaminato, dopo la realizzazione di una palazzina residenziale erano state segnalate delle irregolarità. Il Comune aveva quindi svolto dei sopralluoghi ed emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione.
Gli interessati avevano quindi fatto ricorso sostenendo che la presunta violazione delle altezze e delle distanze era dovuta all’applicazione ai solai e ai muri esterni di pacchetti termici utili al risparmio energetico.
Secondo i ricorrenti, si trattava di una deroga alle norme in materia di altezze massime e distanze minime ammessa dall’articolo 11 del D.lgs. 115/2008 in base al quale sono consentiti maggiori spessori per ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.lgs. 192/2005.
I giudici amministrativi hanno invece affermato che la deroga non è automatica. Il Comune deve infatti valutare se sono possibili soluzioni alternative in grado rispettare le prescrizioni sulle distanze e le altezze.
Nel caso in cui il richiamo alle norme che consentono la deroga per motivi di risparmio energetico sia fittizio, il Comune deve quindi emettere l’ordine di demolizione. Nella fase esecutiva, ha concluso il Tar, è possibile decidere se optare per la demolizione o, nel caso in cui questa soluzione non sia possibile, per sanzioni alternative.
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Il principio è stato affermato dal Tar Abruzzo con la sentenza 206/2015.
Nel caso esaminato, dopo la realizzazione di una palazzina residenziale erano state segnalate delle irregolarità. Il Comune aveva quindi svolto dei sopralluoghi ed emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione.
Gli interessati avevano quindi fatto ricorso sostenendo che la presunta violazione delle altezze e delle distanze era dovuta all’applicazione ai solai e ai muri esterni di pacchetti termici utili al risparmio energetico.
Secondo i ricorrenti, si trattava di una deroga alle norme in materia di altezze massime e distanze minime ammessa dall’articolo 11 del D.lgs. 115/2008 in base al quale sono consentiti maggiori spessori per ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.lgs. 192/2005.
I giudici amministrativi hanno invece affermato che la deroga non è automatica. Il Comune deve infatti valutare se sono possibili soluzioni alternative in grado rispettare le prescrizioni sulle distanze e le altezze.
Nel caso in cui il richiamo alle norme che consentono la deroga per motivi di risparmio energetico sia fittizio, il Comune deve quindi emettere l’ordine di demolizione. Nella fase esecutiva, ha concluso il Tar, è possibile decidere se optare per la demolizione o, nel caso in cui questa soluzione non sia possibile, per sanzioni alternative.
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Norme correlate
Sentenza 14/05/2015 n.206
Tar Abruzzo - Le deroghe alle distanze non sono sempre giustificate dal risparmio energetico
Decreto Legislativo 30/05/2008 n.115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
Decreto Legislativo 19/08/2005 n.192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
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