19/06/2015 - bsp;- Tutti i condomini devono partecipare alle spese per l’apertura di un
nuovo accesso, anche se questo viene realizzato sulla scala di cui usufruisce solo un numero limitato di appartamenti. Con la sentenza 10483/2015, la Corte di Cassazione è tornata a spiegare il funzionamento delle parti comuni in condominio.
Secondo la Corte, le
scale e i relativi
pianerottoli devono essere considerate
proprietà comuni, anche se sono poste a servizio di parti limitate dello stabile. Sono infatti elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura.
I giudici si sono pronunciati sul caso di un condominio, composto da un cortile comune dal quale si accede, attraverso i relativi portoni, agli androni delle scale A e B. Nell’androne della scala B, dopo una delibera assembleare, era stato realizzato un nuovo ingresso che avrebbe reso
più agevole l’accesso per i condomini della scala A.
I condomini della scala B avevano in seguito lamentato la violazione del decoro e il fatto che l'opera appariva realizzata a
esclusivo vantaggio dei condomini della scala A, nonostante fosse collocata su un bene destinato a servire solo i condomini della scala B.
La Corte ha affermato l’utilità dell’opera, che ha costituito un miglioramento rispetto al precedente accesso da una strada stretta e in salita, implicando un aumento del valore a vantaggio di
tutto il condominio.
Per questo motivo tutti i condomini hanno dovuto
contribuire alle spese per la realizzazione del nuovo accesso.
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