
Appalti, il criterio di aggiudicazione lo sceglie l’ente appaltante
NORMATIVA
Appalti, il criterio di aggiudicazione lo sceglie l’ente appaltante
La situazione potrebbe cambiare con la Riforma del Codice che limita il prezzo più basso e dà priorità all’offerta economicamente più vantaggiosa
Vedi Aggiornamento
del 14/09/2015

03/07/2015 - La scelta del criterio di aggiudicazione di un appalto è una decisione discrezionale della Stazione Appaltante. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3121/2015.
Secondo i giudici, la decisione di optare per l’offerta economicamente più vantaggiosa o per quella con il prezzo più basso non può essere contestata, a meno che la scelta non risulti irrazionale o ci sia un travisamento dei fatti.
Per il CdS, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un pubblico appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non ha l’obbligo di motivare la sua decisione.
La sentenza ribadisce una posizione consolidata del Consiglio di Stato, e della giurisprudenza in generale, sulla discrezionalità riconosciuta alle Stazioni appaltanti.
La situazione potrebbe però cambiare con la riforma degli appalti. In base al disegno di legge approvato dal Senato e ora allo studio della Camera, ad esempio, i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica non potranno più essere affidati basandosi solo sul criterio del prezzo o del costo, ma dovranno attenersi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per assicurare più attenzione alla qualità dei progetti.
In generale il ricorso al prezzo più basso sarà più contenuto. Per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, si dovrà ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Saranno inoltre regolati espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta.
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Secondo i giudici, la decisione di optare per l’offerta economicamente più vantaggiosa o per quella con il prezzo più basso non può essere contestata, a meno che la scelta non risulti irrazionale o ci sia un travisamento dei fatti.
Per il CdS, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un pubblico appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non ha l’obbligo di motivare la sua decisione.
La sentenza ribadisce una posizione consolidata del Consiglio di Stato, e della giurisprudenza in generale, sulla discrezionalità riconosciuta alle Stazioni appaltanti.
La situazione potrebbe però cambiare con la riforma degli appalti. In base al disegno di legge approvato dal Senato e ora allo studio della Camera, ad esempio, i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica non potranno più essere affidati basandosi solo sul criterio del prezzo o del costo, ma dovranno attenersi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per assicurare più attenzione alla qualità dei progetti.
In generale il ricorso al prezzo più basso sarà più contenuto. Per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, si dovrà ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Saranno inoltre regolati espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta.
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