Gare di progettazione, requisiti meno stringenti per i tecnici
NORMATIVA
Gare di progettazione, requisiti meno stringenti per i tecnici
Tra gli emendamenti al ddl Concorrenza: paletti per le società di ingegneria che vogliono operare nel mercato privato e meno oneri per le Stp

21/07/2015 - Si potrebbero allentare i requisiti per aggiudicarsi un incarico di progettazione nelle gare pubbliche. La proposta è contenuta in un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, all’esame delle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.
Tra le novità ci sono anche delle condizioni per permettere alle società di ingegneria di partecipare al mercato privato, l’istituzione di un osservatorio sui redditi dei liberi professionisti e lo snellimento delle procedure cui sono soggette le società tra professionisti (STP) multidisciplinari.
Negli ultimi dieci anni dovranno essere stati svolti servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari ad almeno una volta (non più compreso tra una e due volte) l’importo stimato dei lavori in questione.
Allo stesso tempo, le Stazioni Appaltanti dovranno valutare lo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio (non più due) relativo ai lavori delle categorie di quelli cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo complessivo compreso tra 0,20 e 0,40 (non più 0,40 e 0,80) volte l’importo stimato dei lavori.
Il numero medio annuo di personale tecnico impiegato negli ultimi cinque (non più tre) anni dovrà essere pari ad almeno una volta (non più compreso tra due e tre volte) le unità stimate nel bando.
Se le novità dovessero passare, verrebbero accolte le richieste avanzate da tempo dai professionisti, che ritengono gli attuali requisiti per l’accesso alle gare troppo pesanti per i piccoli studi.
Ricordiamo che i liberi professionisti hanno lamentato non tanto la forma societaria, ma il fatto che le società di ingegneria, al contrario delle STP, non opererebbero nel rispetto del codice deontologico, della riforma delle professioni e delle direttive comunitarie.
Per discutere meglio sull’argomento, il Consiglio nazionale degli ingegneri e la Rete delle Professioni Tecniche hanno organizzato per giovedì 23 luglio una manifestazione pubblica a Roma, presso il Teatro Quirino.
Anche le società tra professionisti multidisciplinari si iscriveranno in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Verrebbe quindi abrogato l’obbligo di iscrivere la STP multidisciplinare presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
Tra le novità ci sono anche delle condizioni per permettere alle società di ingegneria di partecipare al mercato privato, l’istituzione di un osservatorio sui redditi dei liberi professionisti e lo snellimento delle procedure cui sono soggette le società tra professionisti (STP) multidisciplinari.
Gare di progettazione, requisiti meno stringenti per i tecnici
L’emendamento interviene sul contestato articolo 263 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti prevedendo che, nella scelta del contraente, le Stazioni Appaltanti tengano in considerazione il fatturato globale degli ultimi sette (non più cinque) esercizi, che deve avere un importo variabile tra una e due volte (non più tra due e quattro) l’importo a base d’asta.Negli ultimi dieci anni dovranno essere stati svolti servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari ad almeno una volta (non più compreso tra una e due volte) l’importo stimato dei lavori in questione.
Allo stesso tempo, le Stazioni Appaltanti dovranno valutare lo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio (non più due) relativo ai lavori delle categorie di quelli cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo complessivo compreso tra 0,20 e 0,40 (non più 0,40 e 0,80) volte l’importo stimato dei lavori.
Il numero medio annuo di personale tecnico impiegato negli ultimi cinque (non più tre) anni dovrà essere pari ad almeno una volta (non più compreso tra due e tre volte) le unità stimate nel bando.
Se le novità dovessero passare, verrebbero accolte le richieste avanzate da tempo dai professionisti, che ritengono gli attuali requisiti per l’accesso alle gare troppo pesanti per i piccoli studi.
Società di ingegneria e mercato privato
Per far fronte alle polemiche dei giorni scorsi sulla possibilità che le società di ingegneria possano assumere commesse dai provati, un emendamento propone che le società rispettino i requisiti dell’articolo 10 della Legge 183/2011, che ha gettato le basi della riforma degli ordini professionali, e del DM 34/2013, con cui sono state regolate le Società tra professionisti (STP).Ricordiamo che i liberi professionisti hanno lamentato non tanto la forma societaria, ma il fatto che le società di ingegneria, al contrario delle STP, non opererebbero nel rispetto del codice deontologico, della riforma delle professioni e delle direttive comunitarie.
Per discutere meglio sull’argomento, il Consiglio nazionale degli ingegneri e la Rete delle Professioni Tecniche hanno organizzato per giovedì 23 luglio una manifestazione pubblica a Roma, presso il Teatro Quirino.
Società tra professionisti - STP
In fase di costituzione, le società potranno optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. L'esercizio dell'opzione sarà irrevocabile e si applicherà anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.Anche le società tra professionisti multidisciplinari si iscriveranno in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Verrebbe quindi abrogato l’obbligo di iscrivere la STP multidisciplinare presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.