Moduli Unici per l’edilizia, la Sicilia ne fa a meno
NORMATIVA
Moduli Unici per l’edilizia, la Sicilia ne fa a meno
La Regione ai Comuni: ‘non siete obbligati ad adeguarvi ai modelli nazionali CIL e CILA’
Vedi Aggiornamento
del 24/08/2016
03/07/2015 - Con una circolare inviata a tutti i Comuni, la Regione Sicilia ribadisce di essere esente dall’adeguamento ai modelli unici nazionali di CIL (Comunicazione inizio lavori) e CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) per i lavori di edilizia privata.
Già in precedenza la Regione aveva preso questa decisione, che ora ratifica a tutti i Comuni, perplessi per il mancato “adeguamento normativo” entro il termine previsto per l’adozione dei moduli.
La Regione evidenzia che, “poiché l’art. 6 del citato DPR n. 380/2001 riguardante le c.d. “attività di edilizia libera” non è stato recepito nell’ordinamento regionale siciliano (sul cui territorio tutt’oggi vige l’art. 6 della LR 37/1985) viene a mancare il presupposto normativo per adottare i predetti moduli”.
L’adozione dei moduli unici in Sicilia potrà avvenire solo in caso di recepimento esplicito o “dinamico” delle norme statali.
Diverso è stato il caso della Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA), recepita dalla Regione siciliana con la LR 10/1991 e che ha portato all’adozione dei modelli unificati e semplificati per SCIA e Permesso di Costruire.
Già in precedenza la Regione aveva preso questa decisione, che ora ratifica a tutti i Comuni, perplessi per il mancato “adeguamento normativo” entro il termine previsto per l’adozione dei moduli.
Modelli unificati per l'edilizia in Sicilia
La Sicilia ricorda che le Regioni a statuto speciale hanno competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica e di conseguenza le disposizioni del Testo unico sull'edilizia (DPR 380/2001) non operano direttamente nell’ordinamento regionale, se non limitatamente a quelle disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio “dinamico”.La Regione evidenzia che, “poiché l’art. 6 del citato DPR n. 380/2001 riguardante le c.d. “attività di edilizia libera” non è stato recepito nell’ordinamento regionale siciliano (sul cui territorio tutt’oggi vige l’art. 6 della LR 37/1985) viene a mancare il presupposto normativo per adottare i predetti moduli”.
L’adozione dei moduli unici in Sicilia potrà avvenire solo in caso di recepimento esplicito o “dinamico” delle norme statali.
Diverso è stato il caso della Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA), recepita dalla Regione siciliana con la LR 10/1991 e che ha portato all’adozione dei modelli unificati e semplificati per SCIA e Permesso di Costruire.