
Strutture temporanee all’aperto, quando serve il permesso di costruire?
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NORMATIVA
Strutture temporanee all’aperto, quando serve il permesso di costruire?
Corte Costituzionale: bisogna valutare i materiali utilizzati e l’ancoraggio al suolo, bocciato il Decreto del Fare, superato dal Piano Casa di Renzi
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del 16/01/2025

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31/07/2015 - Manufatti leggeri, camper e roulotte usati come abitazioni non avranno bisogno del permesso di costruire. La Corte Costituzionale con la sentenza 189/2015 ha dichiarato illegittimo l’articolo 41, comma 4, del decreto del Fare (DL 69/2013).
Il Decretro del Fare, impugnato dalla Regione Veneto, considerava come interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, anche se installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto. Da questa classificazione derivava l'obbligo di richiedere il permesso di costruire per la loro realizzazione.
Dopo l'impugnativa, la Corte Costituzionale ha stabilito che la disposizione contenuta nel Decreto del Fare è illegittima e che gli interventi in questione non sono sggetti al permesso di costruire.
Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione invade la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio. Ma non solo, perché a detta dei giudici contrasta con i principi di governo del territorio sanciti dall’articolo 117 della Costituzione, in base al quale ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo anche se si tratta di strutture mobili senza carattere precario.
I giudici hanno spiegato che per evitare il permesso di costruire sono necessari due requisiti: precarietà dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.
La Corte ha poi sottolineato che la norma del Decreto del Fare è stata superata dal Piano Casa Renzi (DL 47/2014) in base al quale questi interventi non devono essere considerati nuove costruzioni, soggette al permesso di costruire, se installate in strutture ricettive all’aperto con un ancoraggio temporaneo.
Nel dare ragione alla Regione Veneto, i giudici hanno infine rilevato un’invasione della competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.
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Il Decretro del Fare, impugnato dalla Regione Veneto, considerava come interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, anche se installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto. Da questa classificazione derivava l'obbligo di richiedere il permesso di costruire per la loro realizzazione.
Dopo l'impugnativa, la Corte Costituzionale ha stabilito che la disposizione contenuta nel Decreto del Fare è illegittima e che gli interventi in questione non sono sggetti al permesso di costruire.
Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione invade la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio. Ma non solo, perché a detta dei giudici contrasta con i principi di governo del territorio sanciti dall’articolo 117 della Costituzione, in base al quale ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo anche se si tratta di strutture mobili senza carattere precario.
I giudici hanno spiegato che per evitare il permesso di costruire sono necessari due requisiti: precarietà dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.
La Corte ha poi sottolineato che la norma del Decreto del Fare è stata superata dal Piano Casa Renzi (DL 47/2014) in base al quale questi interventi non devono essere considerati nuove costruzioni, soggette al permesso di costruire, se installate in strutture ricettive all’aperto con un ancoraggio temporaneo.
Nel dare ragione alla Regione Veneto, i giudici hanno infine rilevato un’invasione della competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.
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Norme correlate
Sentenza 24/07/2015 n.189
Corte Costituzionale - Artt. 18, c. 9°, 41, c. 4°, e 56 bis, c. 11°, del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 09/08/2013, n. 98.
Decreto Legge 28/03/2014 n.47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (Piano Casa Renzi)
Decreto Legge 21/06/2013 n.69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto Fare)
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