NORMATIVA
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Il condominio può modificare la ripartizione delle spese sui beni comuni
NORMATIVA
Il condominio può modificare la ripartizione delle spese sui beni comuni
Cassazione: l’esenzione totale di alcuni condòmini può essere decisa solo se questi non sono comproprietari del bene
Vedi Aggiornamento
del 19/02/2016
20/08/2015 - I criteri di ripartizione delle spese in condominio possono essere modificati, ma a certe condizioni. Lo ha spiegato la sentenza 14697/2015 della Corte di Cassazione.
La Corte ha affermato che una ripartizione delle spese diversa da quella legale è legittima. Si può inoltre stabilire l’esenzione parziale o totale di alcuni condomini, ma questi non devono risultare comproprietari della cosa su cui si deve intervenire.
Entrando nel merito del caso esaminato, un condominio aveva deliberato la ristrutturazione dell’ascensore escludendo i condòmini del piano terra e ammezzato dalla partecipazione alle spese.
La decisione era stata impugnata da un condomino, ma il condominio aveva risposto che l’ascensore era sempre stato al servizio degli appartamenti situati dal primo piano in poi e che quindi era giusto far partecipare solo loro alle spese di manutenzione.
Dopo una serie di considerazioni, la Cassazione ha chiarito che tutte le decisioni e le spese sulle cose comuni, come ad esempio l’ascensore, competono ai proprietari e che il criterio di ripartizione delle spese può essere rivisto con un atto negoziale, come il regolamento condominiale.
Se, però, si arriva all’esenzione totale di alcuni condòmini, si deve desumere da un contratto che i soggetti esenti non sono proprietari del bene comune. Se, al contrario, risultano comproprietari, sono obbligati a contribuire alle spese di manutenzione e in loro favore possono solo essere riviste le quote di partecipazione.
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La Corte ha affermato che una ripartizione delle spese diversa da quella legale è legittima. Si può inoltre stabilire l’esenzione parziale o totale di alcuni condomini, ma questi non devono risultare comproprietari della cosa su cui si deve intervenire.
Entrando nel merito del caso esaminato, un condominio aveva deliberato la ristrutturazione dell’ascensore escludendo i condòmini del piano terra e ammezzato dalla partecipazione alle spese.
La decisione era stata impugnata da un condomino, ma il condominio aveva risposto che l’ascensore era sempre stato al servizio degli appartamenti situati dal primo piano in poi e che quindi era giusto far partecipare solo loro alle spese di manutenzione.
Dopo una serie di considerazioni, la Cassazione ha chiarito che tutte le decisioni e le spese sulle cose comuni, come ad esempio l’ascensore, competono ai proprietari e che il criterio di ripartizione delle spese può essere rivisto con un atto negoziale, come il regolamento condominiale.
Se, però, si arriva all’esenzione totale di alcuni condòmini, si deve desumere da un contratto che i soggetti esenti non sono proprietari del bene comune. Se, al contrario, risultano comproprietari, sono obbligati a contribuire alle spese di manutenzione e in loro favore possono solo essere riviste le quote di partecipazione.
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