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Condominio, il decoro e l’estetica vanno sempre preservati
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URBANISTICA
Condominio, il decoro e l’estetica vanno sempre preservati
La Cassazione stabilisce la demolizione di una veranda perché difforme dall’architettura del condominio
Vedi Aggiornamento del 08/04/2024
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14/08/2015 - Se un manufatto, ad esempio una veranda o una sopraelevazione, viola il regolamento di condominio e danneggia il decoro architettonico e l’estetica dell’edificio, va demolito.
A stabilirlo la sentenza 2109/2015 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della proprietaria di una veranda contro il condominio che le aveva inoltrato domanda di demolizione.
Ricorrendo in giudizio la proprietaria viene condannata, in primo grado, alla "demolizione ed eliminazione" del manufatto a causa della difformità della veranda rispetto al resto dell'architettura dell'edificio. Anche la Corte di appello ha ritenuto che il manufatto fosse lesivo dell'estetica e del decoro dell'edificio aggiungendo: “basta osservare le fotografie allegate alla CTU per rendersi conto della completa difformità della veranda rispetto al resto dell'architettura dell'edificio, che, comunque, ha un suo pregio e una sua caratteristica ben evidente all'osservatore, per cui la nuova e difforme edificazione risalta in modo evidentissimo”.Questa valutazione si salda con la descrizione della veranda, nella quale la Corte riferisce che l'opera “è stata edificata con profilati in alluminio, tamponati con doghe di legno e vetro e copertura in lamiera”.
Secondo la corte di Cassazione, che ha confermato la demolizione del manufatto, la descrizione della Corte d’appello era molto significativa (in riferimento ai materiali e alla copertura) circa l'offensività del manufatto rispetto al fabbricato originario e al suo insieme architettonico.
A stabilirlo la sentenza 2109/2015 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della proprietaria di una veranda contro il condominio che le aveva inoltrato domanda di demolizione.
Decoro del condominio, la vicenda
La proprietaria di una veranda di circa 16 mq adibita a camera da letto, posta sul terrazzo di sua proprietà riceve richiesta di rimozione da parte del condomino per violazione del regolamento condominiale e lesione del decoro architettonico del fabbricato.Ricorrendo in giudizio la proprietaria viene condannata, in primo grado, alla "demolizione ed eliminazione" del manufatto a causa della difformità della veranda rispetto al resto dell'architettura dell'edificio. Anche la Corte di appello ha ritenuto che il manufatto fosse lesivo dell'estetica e del decoro dell'edificio aggiungendo: “basta osservare le fotografie allegate alla CTU per rendersi conto della completa difformità della veranda rispetto al resto dell'architettura dell'edificio, che, comunque, ha un suo pregio e una sua caratteristica ben evidente all'osservatore, per cui la nuova e difforme edificazione risalta in modo evidentissimo”.Questa valutazione si salda con la descrizione della veranda, nella quale la Corte riferisce che l'opera “è stata edificata con profilati in alluminio, tamponati con doghe di legno e vetro e copertura in lamiera”.
Secondo la corte di Cassazione, che ha confermato la demolizione del manufatto, la descrizione della Corte d’appello era molto significativa (in riferimento ai materiali e alla copertura) circa l'offensività del manufatto rispetto al fabbricato originario e al suo insieme architettonico.
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