
Abusi edilizi, quando la multa può sostituire la demolizione
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NORMATIVA
Abusi edilizi, quando la multa può sostituire la demolizione
Tar Campania: solo con vizi formali, riguardanti parte dell’edificio e difficili da eliminare senza rischi
Vedi Aggiornamento
del 10/01/2018

Vedi Aggiornamento del 10/01/2018
17/09/2015 - In caso di abuso edilizio è ammessa la multa alternativa alla demolizione solo se si tratta di vizi formali, non sostanziali, e se le opere non possono essere rimosse senza provocare ulteriori danni.
Si è espresso in questi termini il Tar Campania, che con la sentenza 4289/2015 ha fatto il punto della situazione sull’articolo 38 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
In base a questa norma, in caso di annullamento del permesso di costruire, la sanzione pecuniaria alternativa all’ordinanza di demolizione è ammessa solo se, dopo una valutazione motivata, risulta impossibile la rimozione dei vizi e il ripristino della situazione preesistente.
Si tratta, hanno spiegato i giudici, della “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio, che può riguardare solamente i vizi formali e procedurali e non quelli sostanziali.
Come si legge nella sentenza, la multa alternativa alla demolizione può essere applicata ad esempio quando soltanto una parte del fabbricato risulta abusiva e dalla sua demolizione deriverebbero rischi elevati per la parte costruita a norma.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva emanato un ordine di demolizione contro delle opere realizzate senza titolo abilitativo. Il responsabile aveva presentato ricorso sostenendo che, data l’entità delle irregolarità poteva essere concessa la sanzione pecuniaria.
I giudici hanno però respinto il ricorso rispondendo che la possibilità di ingiungere una sanzione alternativa alla demolizione deve essere valutata e proposta da un tecnico.
Il responsabile è stato quindi condannato alla demolizione dei manufatti realizzati senza titolo abilitativo.
Si è espresso in questi termini il Tar Campania, che con la sentenza 4289/2015 ha fatto il punto della situazione sull’articolo 38 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
In base a questa norma, in caso di annullamento del permesso di costruire, la sanzione pecuniaria alternativa all’ordinanza di demolizione è ammessa solo se, dopo una valutazione motivata, risulta impossibile la rimozione dei vizi e il ripristino della situazione preesistente.
Si tratta, hanno spiegato i giudici, della “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio, che può riguardare solamente i vizi formali e procedurali e non quelli sostanziali.
Come si legge nella sentenza, la multa alternativa alla demolizione può essere applicata ad esempio quando soltanto una parte del fabbricato risulta abusiva e dalla sua demolizione deriverebbero rischi elevati per la parte costruita a norma.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva emanato un ordine di demolizione contro delle opere realizzate senza titolo abilitativo. Il responsabile aveva presentato ricorso sostenendo che, data l’entità delle irregolarità poteva essere concessa la sanzione pecuniaria.
I giudici hanno però respinto il ricorso rispondendo che la possibilità di ingiungere una sanzione alternativa alla demolizione deve essere valutata e proposta da un tecnico.
Il responsabile è stato quindi condannato alla demolizione dei manufatti realizzati senza titolo abilitativo.
Norme correlate
Sentenza 04/09/2015 n.4289
Tar Campania - Quando è ammessa la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione negli abusi edilizi
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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