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Ascensori in condominio, come si ripartiscono le spese di manutenzione
NORMATIVA
Ascensori in condominio, come si ripartiscono le spese di manutenzione
Cassazione: suddivisione in base al valore e all’altezza del piano, non secondo il numero di occupanti dell’appartamento
Vedi Aggiornamento
del 16/09/2016
22/09/2015 - Le spese di gestione dell’ascensore non possono essere suddivise in base al numero delle persone che occupano gli appartamenti. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17557.
La Cassazione ha ricordato che la ripartizione delle spese avviene, per metà, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Nel caso esaminato dai giudici, con una delibera l’assemblea aveva stabilito che le spese dovessero essere suddivise in base agli occupanti degli appartamenti. Si verificava quindi la situazione per cui due appartamenti sullo stesso piano potevano pagare cifre diverse. Secondo l’assemblea, le famiglie più numerose, che utilizzavano di più l’ascensore, dovevano contribuire in misura maggiore alla sua manutenzione.
La Cassazione ha bocciato questa iniziativa dichiarando invalida la delibera dell’assemblea. Secondo i giudici non ci si può discostare dai criteri stabiliti con l’articolo 1124 del Codice Civile, in base al quale vanno conteggiati come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
La Cassazione ha ricordato che la ripartizione delle spese avviene, per metà, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Nel caso esaminato dai giudici, con una delibera l’assemblea aveva stabilito che le spese dovessero essere suddivise in base agli occupanti degli appartamenti. Si verificava quindi la situazione per cui due appartamenti sullo stesso piano potevano pagare cifre diverse. Secondo l’assemblea, le famiglie più numerose, che utilizzavano di più l’ascensore, dovevano contribuire in misura maggiore alla sua manutenzione.
La Cassazione ha bocciato questa iniziativa dichiarando invalida la delibera dell’assemblea. Secondo i giudici non ci si può discostare dai criteri stabiliti con l’articolo 1124 del Codice Civile, in base al quale vanno conteggiati come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.