
I materiali derivanti dalla demolizione di edifici non possono essere riutilizzati
Per la Cassazione sono rifiuti e non sottoprodotti perché non sono generati durante un processo produttivo

I giudici hanno sottolineato che in base al testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006), può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto.
La demolizione di un edificio, al contrario, è effettuata per eliminare un manufatto, non per produrre qualcosa.
La Cassazione ha spiegato infine che è irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio. Il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.
Ricordiamo che la differenza tra rifiuto e sottoprodotto è importante per capire se un materiale deve essere conferito in discarica o può invece essere reimpiegato in un nuovo processo produttivo.
I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che ha regolato l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.

Anche i detriti di risulta di un manufatto in cemento armato, una volta ripulito delle armature possono trovare utilizzo per vespai o meglio sottofondi stradali, perché non è materiale inquinante. Altrimenti si deve smaltire da qualche parte ed acquistare altro materiale.

Ma cosa sentenziano questi giudici che di edilizia non sanno nulla. Se si demolisce un edificio in pietra, eccome se la pietra di risulta si può riutilizzare. Sentenze che fanno danno dall'ambiente, ci vuole un organo giurisdizionale ad hoc composto anche da esperti no solo gente laureata in giurisprudenza.