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Società di ingegneria, professionisti tecnici: ‘bene la modifica al ddl Concorrenza’

Società di ingegneria, professionisti tecnici: ‘bene la modifica al ddl Concorrenza’

Patrizia Lotti, Presidente Oice: ‘se non si stralcia l’articolo 31, non ci resta che trasferire le sedi all’estero’

Vedi Aggiornamento del 10/06/2016
Società di ingegneria, professionisti tecnici: ‘bene la modifica al ddl Concorrenza’
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 10/06/2016
15/09/2015 - La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) italiane esprime soddisfazione per la tanto auspicata modifica dell’articolo 31 del Ddl Concorrenza, in tema di società di ingegneria.
 
Nel corso dell’esame - ricorda la RPT - le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato l’emendamento 31.7 Senaldi che consente alle Società di ingegneria di operare nel settore privato solo a patto di possedere gli stessi requisiti già richiesti alle Società tra Professionisti (STP) ed agli stessi professionisti che già operano in questo campo.
 
I requisiti sono quelli previsti per le STP dalla Legge di stabilità 2012 e dal regolamento attuativo (DM 3/02/2013 n.34), in particolare: l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società deve esser eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; l’obbligo della copertura assicurativa; l’obbligo di iscrizione all’Albo; il rispetto delle norme deontologiche. In caso di assenza dei suddetti requisiti le Società di ingegneria continueranno a non poter operare nel mercato privato.
 
La decisione delle Commissioni Finanze e Attività Produttive dà ragione alla Rete delle Professioni Tecniche - prosegue la nota - che aveva ripetutamente chiesto la soppressione dell’articolo 31 nella sua precedente formulazione. “Ringraziamo il Governo e le Commissioni della Camera per aver dato ascolto alle nostre istanze - ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri.
 
“Come ha affermato la stessa Commissione Giustizia nel suo parere al provvedimento, la formulazione originaria dell’art. 31 avrebbe creato una condizione anticoncorrenziale, attribuendo un enorme vantaggio competitivo alle Società di ingegneria che solo soggetti poco rispettosi dei principi della libera concorrenza e del mercato, su un campo così delicato come la tutela dei committenti privati, possono pretendere di difendere”.
 
“L’art. 31 - prosegue Zambrano - non nasce da una sollecitazione dell’Autorità per la Concorrenza, ma dalla protervia di chi mira ad ottenere attraverso la legge vantaggi e protezioni. Le migliaia di società di ingegneria che hanno operato correttamente negli anni nel settore dei lavori pubblici, astenendosi dall’intrattenere rapporti con la committenza privata, e che non si sentono oggi adeguatamente rappresentate, plaudono con noi professionisti all’equilibrata soluzione elaborata dal Governo e dalle Commissioni parlamentari.”.
 

La posizione dell’OICE

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza 2481 del 7 agosto 2015 della seconda sezione civile, ha affermato che i contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati sono legittimi in quanto il divieto di svolgimento in forma societaria di attività professionali è stato abrogato nel 1997. Lo afferma l’Oice, l’Associazione che riunisce le società di ingegneria.
 
La sentenza bolognese - spiega in una nota - riguarda un contratto di progettazione e di direzione dei lavori di un nuovo immobile stipulato da una società di ingegneria costituita come s.r.l, rispetto al quale il giudice testualmente afferma: “si aderisce all’orientamento della giurisprudenza della Corte di appello di Roma (2575/07, 2586/07, 594/06) secondo cui il divieto di esercitare attività libero professionale in forma societaria è stato abrogato dalla legge 266/1997, e l’articolo 17 comma 6 della legge 109/1994 detta una definizione delle società che possono effettuare attività di progettazione, direzione lavori ed accessori applicabile anche ai lavori privati”.
 
Dopo la recente approvazione dell’articolo 31 del disegno di legge sulla concorrenza, che ha subordinato la validità dei contratti privati all’iscrizione all’albo delle società di ingegneria, il Presidente dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria, Patrizia Lotti attacca nuovamente il contenuto della disposizione approvata dalle commissioni competenti della Camera.
 
“Questa pronuncia non fa altro che confermare due cose: da un lato che la questione dei contratti privati delle società di ingegneria, che rappresentano il 30% del fatturato dei nostri associati, è un non problema perché già leggendo la legge 415 del ‘98 e la giurisprudenza era possibile giungere alle conclusioni cui sono arrivate - fra gli altri - la Corte di appello di Roma e, adesso, il giudice di Bologna. Dall’altro lato appare evidente che l’articolo 31 del ddl concorrenza nella versione approvata alla Camera è del tutto inutile, anzi è dannoso perché introduce vincoli e balzelli per condizionare la - invece pacifica - legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati.”
 
Per l’Associazione delle società di ingegneria l’articolo 31, a questo punto, va stralciato perché non ha più alcun senso se non quello di fare un illogico regalo agli ordini professionali: “Se la giurisprudenza conferma per l’ennesima volta quanto da sempre sosteniamo, cade l’esigenza espressa inizialmente dal Governo di chiarire la presunta questione di legittimità di questi contratti.
Ma, ancora di più, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, emerge urgentemente l’esigenza di evitare nuovi contenziosi per tutte le società di ingegneria e tutto ciò si può risolvere solo ed esclusivamente stralciando e cassando in toto l’articolo 31 del disegno di legge”.
 
“Diversamente - conclude Patrizia Lotti - vorrà dire che Governo e Parlamento passeranno dalla follia al dolo. E allora rimarranno soltanto l’Unione europea, la disobbedienza civile, l’elusione della norma attraverso il trasferimento della sede all’estero con conseguente riduzione del gettito fiscale e di contribuzione previdenziale e con i relativi problemi occupazionali per molti professionisti impiegati nelle società di ingegneria”.
 
 
Fonte: Ufficio stampa RPT e Ufficio stampa OICE

 
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