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APE, i nuovi decreti si applicano anche ai permessi edilizi precedenti al 1° ottobre

APE, i nuovi decreti si applicano anche ai permessi edilizi precedenti al 1° ottobre

I chiarimenti del Ministero: conta il momento in cui terminano i lavori e viene redatto l’attestato per la vendita o la locazione

Vedi Aggiornamento del 20/03/2017
APE, i nuovi decreti si applicano anche ai permessi edilizi precedenti al 1° ottobre
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/03/2017
23/10/2015 - Per redigere un attestato di prestazione energetica (APE) bisogna seguire la normativa vigente nel momento in cui è effettuata la vendita o la locazione dell’immobile. Non conta la data in cui è stato richiesto il permesso di costruire.
 
Il chiarimento è contenuto nelle Faq pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che ha dato un’interpretazione rigida ai dubbi delle imprese di costruzione.
 

Ape e data del permesso di costruire

Se il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile è stato chiesto prima del 1° ottobre 2015, data in cui sono entrate in vigore le nuove regole sulla certificazione energetica degli edifici, ma i lavori termineranno nel giro di qualche anno, l’APE dovrà essere redatto alla fine secondo le nuove regole.
 
Ciò significa che ci si dovrà attenere a parametri più stringenti rispetto a quelli previsti dal costruttore quando ha presentato il progetto per la richiesta del permesso di costruire. Se un’impresa, mettendo in campo determinate tecniche costruttive, pensava di ottenere immobili in classe A, potrebbe dover rivedere al ribasso le sue aspettative.
 
Il Mise ha però aggiunto che nel campo “informazioni aggiuntive” può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
 

Ape e servizi energetici

Il Mise ha spiegato che nel calcolo della prestazione energetica è necessario indicare i servizi energetici valutati o simulati. Se, ad esempio, un edificio residenziale non è riscaldato e non ha l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, sarà necessario simularli e indicarli.
 
Se l’edificio non è dotato di impianto di climatizzazione invernale, ma solo di quello per la climatizzazione estiva, bisognerà simulare l’impianto di climatizzazione invernale perché la normativa vigente prevede che “il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti”.
 
Il Mise ha inoltre chiarito che le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio, pena l’invalidità del certificato. In mancanza degli impianti, riguarderanno l’involucro. L’obbligo di inserire le raccomandazioni parte dal presupposto che anche un edificio ad altissima prestazione energetica o ad energia quasi zero possa migliorare la sua prestazione energetica.

 
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