Edifici abusivi, in arrivo un Fondo da 10 milioni di euro per demolirli
NORMATIVA
Edifici abusivi, in arrivo un Fondo da 10 milioni di euro per demolirli
Collegato Ambiente: priorità agli interventi nelle aree ad elevato rischio idrogeologico. Lo Stato anticiperà le risorse ai Comuni che si rivarranno sui responsabili
02/11/2015 - Un fondo da 10 milioni di euro per la demolizione degli immobili abusivi per il 2016, con priorità per quelli realizzati nelle aree a rischio idrogeologico. Ma anche l’impossibilità di equiparare alle costruzioni edilizie, e quindi richiedere il permesso di costruire, le strutture temporanee nelle aree ricettive.
Sono alcuni dei contenuti del Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 147/2013), che sta per concludere il suo lungo iter. È previsto per domani il voto in Aula del Senato, dopodichè il provvedimento passerà alla Camera.
Per far fronte a questa difficoltà, il disegno di legge stanzia 10 milioni di euro per il 2016 da anticipare ai Comuni in modo che possano effettuare le demolizioni e rivalersi in un secondo momento sui responsabili degli abusi.
Per ottenere queste risorse, i Comuni devono presentare al Ministero dell’Ambiente una domanda di concessione corredata dal progetto delle attività di rimozione o di demolizione e dai relativi costi.
Sono ammessi al finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti. La priorità spetta a quelli nelle aree ad elevato rischio idrogeologico.
Una volta ottenuti i finanziamenti, i comuni devono procedere alle rimozioni o demolizioni entro 120 giorni.
Il ddl cancella il riferimento alla tipologia di ancoraggio al suolo, che secondo la disposizione del Testo unico dell’edilizia al momento in vigore (articolo 3, comma 1 lettera e5) deve essere temporaneo, e si concentra unicamente sull’utilizzo cui è destinato il manufatto.
Si mette quindi ordine in un panorama normativo che aveva generato confusione nel settore turistico. Ricordiamo infatti che il Decreto del Fare (Legge 98/2013) aveva equiparato la loro installazione, anche temporanea, agli interventi di nuova costruzione. La norma era stata superata dal Piano Casa Renzi (Legge 80/2014), con cui è stato cancellato l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, e successivamente dichiarata incostituzionale con la sentenza 189/2015.
Sono alcuni dei contenuti del Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 147/2013), che sta per concludere il suo lungo iter. È previsto per domani il voto in Aula del Senato, dopodichè il provvedimento passerà alla Camera.
Rischio idrogeologico, demolizione degli edifici abusivi
Una volta individuati gli abusi edilizi, i Comuni intimano al responsabile di rimuoverli. Se questi non ottemperano, l’Amministrazione deve provvedere alla demolizione. Ma c’è un problema, perché spesso i Comuni non hanno i fondi necessari per ripristinare la legalità.Per far fronte a questa difficoltà, il disegno di legge stanzia 10 milioni di euro per il 2016 da anticipare ai Comuni in modo che possano effettuare le demolizioni e rivalersi in un secondo momento sui responsabili degli abusi.
Per ottenere queste risorse, i Comuni devono presentare al Ministero dell’Ambiente una domanda di concessione corredata dal progetto delle attività di rimozione o di demolizione e dai relativi costi.
Sono ammessi al finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti. La priorità spetta a quelli nelle aree ad elevato rischio idrogeologico.
Una volta ottenuti i finanziamenti, i comuni devono procedere alle rimozioni o demolizioni entro 120 giorni.
Strutture temporanee e mobili
Il ddl interviene sul Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) ribadendo che manufatti leggeri, prefabbricati, roulottes, campers, case mobili e imbarcazioni non possono essere considerati come nuove costruzioni se installati per soddisfare esigenze temporanee o se si trovano in strutture ricettive autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Questo significa che, in questi casi, non è necessario il permesso di costruire.Il ddl cancella il riferimento alla tipologia di ancoraggio al suolo, che secondo la disposizione del Testo unico dell’edilizia al momento in vigore (articolo 3, comma 1 lettera e5) deve essere temporaneo, e si concentra unicamente sull’utilizzo cui è destinato il manufatto.
Si mette quindi ordine in un panorama normativo che aveva generato confusione nel settore turistico. Ricordiamo infatti che il Decreto del Fare (Legge 98/2013) aveva equiparato la loro installazione, anche temporanea, agli interventi di nuova costruzione. La norma era stata superata dal Piano Casa Renzi (Legge 80/2014), con cui è stato cancellato l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, e successivamente dichiarata incostituzionale con la sentenza 189/2015.