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Edifici abusivi, in arrivo un Fondo da 10 milioni di euro per demolirli

Edifici abusivi, in arrivo un Fondo da 10 milioni di euro per demolirli

Collegato Ambiente: priorità agli interventi nelle aree ad elevato rischio idrogeologico. Lo Stato anticiperà le risorse ai Comuni che si rivarranno sui responsabili

Vedi Aggiornamento del 28/10/2016
Edifici abusivi, in arrivo un Fondo da 10 milioni di euro per demolirli
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 28/10/2016
02/11/2015 - Un fondo da 10 milioni di euro per la demolizione degli immobili abusivi per il 2016, con priorità per quelli realizzati nelle aree a rischio idrogeologico. Ma anche l’impossibilità di equiparare alle costruzioni edilizie, e quindi richiedere il permesso di costruire, le strutture temporanee nelle aree ricettive.
 
Sono alcuni dei contenuti del Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 147/2013), che sta per concludere il suo lungo iter. È previsto per domani il voto in Aula del Senato, dopodichè il provvedimento passerà alla Camera.
 

Rischio idrogeologico, demolizione degli edifici abusivi

Una volta individuati gli abusi edilizi, i Comuni intimano al responsabile di rimuoverli. Se questi non ottemperano, l’Amministrazione deve provvedere alla demolizione. Ma c’è un problema, perché spesso i Comuni non hanno i fondi necessari per ripristinare la legalità.
 
Per far fronte a questa difficoltà, il disegno di legge stanzia 10 milioni di euro per il 2016 da anticipare ai Comuni in modo che possano effettuare le demolizioni e rivalersi in un secondo momento sui responsabili degli abusi.
 
Per ottenere queste risorse, i Comuni devono presentare al Ministero dell’Ambiente una domanda di concessione corredata dal progetto delle attività di rimozione o di demolizione e dai relativi costi.
 
Sono ammessi al finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti. La priorità spetta a quelli nelle aree ad elevato rischio idrogeologico.
 
Una volta ottenuti i finanziamenti, i comuni devono procedere alle rimozioni o demolizioni entro 120 giorni.
 

Strutture temporanee e mobili

Il ddl interviene sul Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) ribadendo che manufatti leggeri, prefabbricati, roulottes, campers, case mobili e imbarcazioni non possono essere considerati come nuove costruzioni se installati per soddisfare esigenze temporanee o se si trovano in strutture ricettive autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Questo significa che, in questi casi, non è necessario il permesso di costruire.

Il ddl cancella il riferimento alla tipologia di ancoraggio al suolo, che secondo la disposizione del Testo unico dell’edilizia al momento in vigore (articolo 3, comma 1 lettera e5) deve essere temporaneo, e si concentra unicamente sull’utilizzo cui è destinato il manufatto.
 
Si mette quindi ordine in un panorama normativo che aveva generato confusione nel settore turistico. Ricordiamo infatti che il Decreto del Fare (Legge 98/2013) aveva equiparato la loro installazione, anche temporanea, agli interventi di nuova costruzione. La norma era stata superata dal Piano Casa Renzi (Legge 80/2014), con cui è stato cancellato l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, e successivamente dichiarata incostituzionale con la sentenza 189/2015. 
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