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Edilizia scolastica, i Comuni potranno spendere 480 milioni in più

Edilizia scolastica, i Comuni potranno spendere 480 milioni in più

Stabilità 2016: le spese saranno escluse dal saldo di bilancio degli enti locali. ‘School bonus’ posticipato al 2017

Vedi Aggiornamento del 03/06/2016
Edilizia scolastica, i Comuni potranno spendere 480 milioni in più
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 03/06/2016
17/12/2015 - Continua l’attenzione del Governo sull’edilizia scolastica. Con un emendamento al disegno di Legge di Stabilità per il 2016 sono state incrementate le risorse a disposizione dei Comuni per gli interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e nuova costruzione.
 

Edilizia scolastica, più risorse ai Comuni

La Commissione Bilancio della camera ha approvato un emendamento che esclude dal saldo di bilancio le spese per interventi di edilizia scolastica finanziate con avanzi di amministrazione o ricorrendo al debito. I Comuni avranno in totale a disposizione 480 milioni di euro.
 
La formulazione iniziale della norma prevedeva che l’Unione Europea esprimesse parere favorevole sulla possibilità di concedere questi margini di flessibilità agli Enti locali. Nella versione approvata, invece, è stato eliminato ogni riferimento al via libera di Bruxelles. Ciò significa che i Comuni potranno subito chiedere di spendere queste risorse.
 

School Bonus

Slitta di un anno l’entrata in vigore dello “School Bonus”. Si tratta del credito di imposta del 65% per il 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua donazioni in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione degli edifici esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti. 

Questo vuol dire che dal calcolo dei redditi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e delle relative tasse da pagare rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019 si potrà detrarre parte delle spese per finanziare gli interventi di edilizia scolastica sostenute a partire dal 2016. Si potrà quindi iniziare a beneficiare di questa agevolazione dal 2017, cioè dall’anno in cui si pagheranno le tasse relative al 2016.
 
La misura, lo ricordiamo, è stata introdotta dalla legge sulla “Buona Scuola” (Legge 107/2015) e doveva essere applicata già per il periodo di imposta 2015.
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