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Professionisti, i contributi vanno versati per tutte le attività svolte
PROFESSIONE
Professionisti, i contributi vanno versati per tutte le attività svolte
Cassazione: i geometri devono pagare la Cassa anche per prestazioni 'atipiche' come quelle rese in qualità di perito assicurativo
03/12/2015 - Bisogna pagare i contributi alla Cassa di previdenza di appartenenza non solo per le attività professionali riservate agli iscritti negli appositi Albi, ma anche per "quelle che presentano un certo livello di connessione".
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sentenza 24303/2015 ha imposto ad un geometra di pagare alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (Cipag) i contributi anche sui compensi percepiti come perito assicurativo.
Nel caso preso in esame, Cipag aveva inviato una cartella di pagamento ad un geometra che non aveva versato i contributi inerenti ad un’attività che, sosteneva l’ente di previdenza, era riconducibile a quella professionale.
Di parere opposto il geometra, secondo il quale l’attività di perito assicurativo era completamente estranea a quella di geometra, per la quale già pagava i contributi a Cipag.
Nell’esame del contenzioso, la Cassazione ha dato ragione alla Cassa di previdenza perché ha riscontrato una connessione tra le due attività.
I giudici hanno spiegato che i redditi prodotti dai liberi professionisti sono redditi professionali, soggetti alla contribuzione alla Cassa di categoria, non solo se derivano da un’attività riservata agli iscritti all’Albo, ma anche da prestazioni considerate “atipiche”, che però presentano un nesso con l’attività professionale svolta.
La Cassazione prima di prendere la sua decisione ha infatti rilevato che le prestazioni svolte in qualità di perito assicurativo richiedevano competenze tecniche di cui il professionista si avvaleva nell’esercizio della sua attività.
Per svolgere le mansioni su cui si rifiutava di pagare i contributi a Cipag, il professionista doveva infatti mettere a frutto una cultura specifica di cui era in possesso grazie al suo percorso di formazione e abilitazione alla professione.
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sentenza 24303/2015 ha imposto ad un geometra di pagare alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (Cipag) i contributi anche sui compensi percepiti come perito assicurativo.
Nel caso preso in esame, Cipag aveva inviato una cartella di pagamento ad un geometra che non aveva versato i contributi inerenti ad un’attività che, sosteneva l’ente di previdenza, era riconducibile a quella professionale.
Di parere opposto il geometra, secondo il quale l’attività di perito assicurativo era completamente estranea a quella di geometra, per la quale già pagava i contributi a Cipag.
Nell’esame del contenzioso, la Cassazione ha dato ragione alla Cassa di previdenza perché ha riscontrato una connessione tra le due attività.
I giudici hanno spiegato che i redditi prodotti dai liberi professionisti sono redditi professionali, soggetti alla contribuzione alla Cassa di categoria, non solo se derivano da un’attività riservata agli iscritti all’Albo, ma anche da prestazioni considerate “atipiche”, che però presentano un nesso con l’attività professionale svolta.
La Cassazione prima di prendere la sua decisione ha infatti rilevato che le prestazioni svolte in qualità di perito assicurativo richiedevano competenze tecniche di cui il professionista si avvaleva nell’esercizio della sua attività.
Per svolgere le mansioni su cui si rifiutava di pagare i contributi a Cipag, il professionista doveva infatti mettere a frutto una cultura specifica di cui era in possesso grazie al suo percorso di formazione e abilitazione alla professione.