Costruzioni in zona sismica, nessuno ‘sconto’ sulle autorizzazioni
NORMATIVA
Costruzioni in zona sismica, nessuno ‘sconto’ sulle autorizzazioni
Cassazione: anche se le strutture sono precarie e si usano materiali specifici bisogna rispettare tutte le procedure per la tutela dell’incolumità
26/01/2016 - In zona sismica anche le strutture precarie devono rispettare specifiche procedure di autorizzazione se possono avere ripercussioni sulla pubblica incolumità. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 48950/2015.
Nella valutazione sulla correttezza e completezza delle autorizzazioni richieste, hanno specificato i giudici, non hanno nessun peso la tipologia di struttura realizzata e i materiali impiegati.
Quando si costruisce in zona sismica, bisogna inviare un preavviso scritto allo Sportello Unico per l’edilizia, che trasmette una comunicazione all’Ufficio tecnico competente. La procedura va seguita sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi sugli edifici esistenti, come ad esempio le sopraelevazioni o le riparazioni.
Nel caso preso in esame, in zona sismica era stata realizzata la chiusura di una veranda di 25 metri quadri con muri perimetrali fatti da mattoni forati dello spessore di 30 centimetri. Era stato poi costruito un muro di contenimento formato da massi di 7 metri di altezza. L’intervento aveva ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, ma non era stato considerato in regola dal punto di vista antisismico.
Il responsabile dell’intervento per difendersi aveva citato la Legge Regionale 4/2003 della Sicilia, in base alla quale la chiusura di terrazze di collegamento, verande e balconi e la copertura di spazi interni con strutture precarie, cioè facilmente amovibili, non sono considerate ai fini degli aumenti di superficie e volume e non richiedono quindi autorizzazioni.
La Cassazione ha osservato però che la legge regionale privilegia il criterio strutturale, cioè dell’amovibilità, mentre tralascia quello funzionale, che dovrebbe accertare anche l’uso temporaneo della struttura.
Ma non solo, perché i giudici hanno sottolineato che la norma regionale si applica alla disciplina urbanistica e non a quella antisismica perché la sicurezza statica degli edifici rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
I giudici hanno quindi respinto il ricorso del responsabile dell’intervento, condannandolo a rimuovere le opere perché non in regola con le norme in materia di sicurezza antisismica.
Nella valutazione sulla correttezza e completezza delle autorizzazioni richieste, hanno specificato i giudici, non hanno nessun peso la tipologia di struttura realizzata e i materiali impiegati.
Quando si costruisce in zona sismica, bisogna inviare un preavviso scritto allo Sportello Unico per l’edilizia, che trasmette una comunicazione all’Ufficio tecnico competente. La procedura va seguita sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi sugli edifici esistenti, come ad esempio le sopraelevazioni o le riparazioni.
Nel caso preso in esame, in zona sismica era stata realizzata la chiusura di una veranda di 25 metri quadri con muri perimetrali fatti da mattoni forati dello spessore di 30 centimetri. Era stato poi costruito un muro di contenimento formato da massi di 7 metri di altezza. L’intervento aveva ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, ma non era stato considerato in regola dal punto di vista antisismico.
Il responsabile dell’intervento per difendersi aveva citato la Legge Regionale 4/2003 della Sicilia, in base alla quale la chiusura di terrazze di collegamento, verande e balconi e la copertura di spazi interni con strutture precarie, cioè facilmente amovibili, non sono considerate ai fini degli aumenti di superficie e volume e non richiedono quindi autorizzazioni.
La Cassazione ha osservato però che la legge regionale privilegia il criterio strutturale, cioè dell’amovibilità, mentre tralascia quello funzionale, che dovrebbe accertare anche l’uso temporaneo della struttura.
Ma non solo, perché i giudici hanno sottolineato che la norma regionale si applica alla disciplina urbanistica e non a quella antisismica perché la sicurezza statica degli edifici rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
I giudici hanno quindi respinto il ricorso del responsabile dell’intervento, condannandolo a rimuovere le opere perché non in regola con le norme in materia di sicurezza antisismica.