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Gare di progettazione, fino al 31 luglio 2016 requisiti meno severi

Gare di progettazione, fino al 31 luglio 2016 requisiti meno severi

Milleproroghe: dal 1° agosto valutazioni in base al fatturato degli ultimi 5 anni e al personale impiegato negli ultimi 3 anni

Vedi Aggiornamento del 25/02/2016
Gare di progettazione, fino al 31 luglio 2016 requisiti meno severi
di Paola Mammarella
12/01/2016 - Sette mesi in più per partecipare, con requisiti di fatturato e personale meno stringenti, alle gare di progettazione di importo pari o superiore a 100 mila euro.
 
Grazie al Decreto “Milleproroghe” (DL 210/2015), fino al 31 luglio 2016 per dimostrare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari si potranno utilizzare i migliori tre anni del quinquennio precedente e i migliori cinque anni del decennio precedente alla pubblicazione del bando.
 
Dal 1° agosto 2016 diventeranno operative le norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice Appalti (Dpr 207/2010) in base alle quali i concorrenti vanno valutati sulla base del fatturato globale ottenuto negli cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, che deve essere compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, e del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che deve variare tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando. 
 
Si tratta di regole più severe, che sono state più volte posticipate per evitare l’esclusione di un gran numero di operatori.
 

Gare di progettazione, i requisiti per partecipare

L’articolo 263 del Dpr 207/2010 prevede che per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la Stazione Appaltante debba prendere in considerazione il fatturato globale dei servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, nonché il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
 
Dal momento che il rispetto di questi requisiti rende difficile la partecipazione alle gare ad un discreto numero di professionisti, il Terzo Correttivo (D.lgs 152/2008) al Codice Appalti (D.lgs 163/2006) ha previsto regole meno severe per una serie di servizi di importo pari o superiore a 100 mila euro: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.
 
La semplificazione è a termine ed è stata più volte prorogata. Con l’ultimo slittamento dei termini, fino al 31 luglio 2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale sarà possibile utilizzare i migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per la capacità economico-finanziaria il periodo di riferimento sarà invece costituito dai migliori cinque anni del decennio precedente.
 

Anac: rivedere i requisiti troppo severi

Ricordiamo che anche l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha giudicato troppo stringenti i requisiti previsti dal Regolamento attuativo. Con la Determinazione 4/2015 l’ANAC ha infatti affermato che bisognerebbe ritenere congruo un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara e che il requisito del numero di addetti può essere raggiunto anche ricorrendo ai raggruppamenti temporanei di professionisti. La richiesta di requisiti più severi dovrebbe invece essere motivata da esigenze specifiche.

 
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