Scia unificata in tutta Italia, approvato il decreto
NORMATIVA
Scia unificata in tutta Italia, approvato il decreto
La PA potrà bloccare i lavori entro 60 giorni; gli interventi realizzabili con questa procedura saranno individuati successivamente
22/01/2016 - Raddoppierà da trenta a sessanta giorni il termine entro cui le amministrazioni possono bloccare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ma in compenso i moduli saranno standardizzati in tutta Italia e ci saranno indicazioni precise per non commettere errori.
Questo, in sintesi, il contenuto della bozza di decreto per la semplificazione della Scia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Riforma Madia (Legge 124/2015).
La Scia dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche.
L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.
L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la Scia, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, entro sessanta giorni dovrà adottare un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. Il decreto propone di uniformare i termini per tutte le attività, cancellando il limite di trenta giorni al momento in vigore solo per l’edilizia.
Per consentire il rispetto dei tempi previsti, l’Amministrazione che riceve la Scia dovrà trasmetterla alle altre amministrazioni interessate entro cinquanta giorni in modo che possa ottenere un feedback ed eventualmente emettere il diniego entro il sessantesimo giorno.
Ricordiamo che, sempre in base alla riforma Madia, anche se i lavori iniziano, l’Amministrazione può annullare d’ufficio la Scia entro diciotto mesi.
La Scia dovrà essere presentata online allo Sportello unico per l’edilizia utilizzando un modello standardizzato, uguale in tutta Italia, che dovrà essere messo a punto entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Le Amministrazioni non potranno chiedere documenti aggiuntivi rispetto ai contenuti del modello standard. Se lo faranno potranno essere sanzionate.
Subito dopo la presentazione della Scia, sarà rilasciata una ricevuta da cui emergano in modo chiaro i termini entro cui l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi o si forma il silenzio - assenso.
Per raggiungere un maggior grado di certezza ed evitare contenziosi, sarà però varato un altro decreto che individuerà nello specifico tutti i provvedimenti soggetti a Scia. L’idea del Governo è quella di utilizzare la Scia per l’agibilità e il deposito dei progetti nelle aree a bassa sismicità e per tutti gli interventi minori nelle altre zone, ferme restando le autorizzazioni nelle zone ad alta sismicità.
Il decreto annuncia inoltre che lo stesso approccio di varare decreti ad hoc sarà utilizzato per definire con precisione i lavori soggetti solo ad una comunicazione preventiva e quelli per cui è invece richiesta una autorizzazione espressa. In questo ambito sarà valutata la possibilità di far decorrere i termini per la formazione del permesso di costruire con silenzio-assenso dal momento della presentazione dell'istanza e non dalla proposta del responsabile del procedimento.
Questo, in sintesi, il contenuto della bozza di decreto per la semplificazione della Scia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Riforma Madia (Legge 124/2015).
Scia, come funzionerà
Il decreto, che modificherà l’articolo 19 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, prevede che la Scia possa essere utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuare valutazioni discrezionali.La Scia dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche.
L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.
L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la Scia, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, entro sessanta giorni dovrà adottare un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. Il decreto propone di uniformare i termini per tutte le attività, cancellando il limite di trenta giorni al momento in vigore solo per l’edilizia.
Per consentire il rispetto dei tempi previsti, l’Amministrazione che riceve la Scia dovrà trasmetterla alle altre amministrazioni interessate entro cinquanta giorni in modo che possa ottenere un feedback ed eventualmente emettere il diniego entro il sessantesimo giorno.
Ricordiamo che, sempre in base alla riforma Madia, anche se i lavori iniziano, l’Amministrazione può annullare d’ufficio la Scia entro diciotto mesi.
La Scia dovrà essere presentata online allo Sportello unico per l’edilizia utilizzando un modello standardizzato, uguale in tutta Italia, che dovrà essere messo a punto entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Le Amministrazioni non potranno chiedere documenti aggiuntivi rispetto ai contenuti del modello standard. Se lo faranno potranno essere sanzionate.
Subito dopo la presentazione della Scia, sarà rilasciata una ricevuta da cui emergano in modo chiaro i termini entro cui l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi o si forma il silenzio - assenso.
Quando usare la Scia
In generale, il decreto spiega che l’uso della Scia è possibile per tutte quelle attività che non richiedono delle valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni.Per raggiungere un maggior grado di certezza ed evitare contenziosi, sarà però varato un altro decreto che individuerà nello specifico tutti i provvedimenti soggetti a Scia. L’idea del Governo è quella di utilizzare la Scia per l’agibilità e il deposito dei progetti nelle aree a bassa sismicità e per tutti gli interventi minori nelle altre zone, ferme restando le autorizzazioni nelle zone ad alta sismicità.
Il decreto annuncia inoltre che lo stesso approccio di varare decreti ad hoc sarà utilizzato per definire con precisione i lavori soggetti solo ad una comunicazione preventiva e quelli per cui è invece richiesta una autorizzazione espressa. In questo ambito sarà valutata la possibilità di far decorrere i termini per la formazione del permesso di costruire con silenzio-assenso dal momento della presentazione dell'istanza e non dalla proposta del responsabile del procedimento.