Interventi su edifici storici e artistici, gli ingegneri possono progettarli
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NORMATIVA
Interventi su edifici storici e artistici, gli ingegneri possono progettarli
Tar Emilia Romagna: i lavori non devono coinvolgere l’aspetto estetico dell’immobile, altrimenti sono di competenza degli architetti
Vedi Aggiornamento del 04/04/2017
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12/02/2016 - Gli ingegneri possono progettare e dirigere la parte tecnica dei lavori sugli immobili storici e artistici. Lo ha chiarito il Tar Emilia Romagna con la sentenza 36/2016.
Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna è tornato sul conflitto di competenze tra professionisti che possono agire sui beni tutelati perché rientranti nel patrimonio storico-culturale.
Il caso esaminato si riferisce al ripristino del Castello di Bentivoglio, danneggiato dal sisma del 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna. Il Comune aveva indetto una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, cui era stato invitato anche un ingegnere, che in seguito si era aggiudicato la gara.
Il secondo classificato aveva quindi presentato ricorso affermando che l’ingegnere non avrebbe dovuto essere invitato dal momento che si trattava di opere relative ad un bene di interesse storico-artistico, rientranti nella disciplina del D,lgs. 42/2004, quindi di competenza esclusiva degli architetti.
Il ricorso è stato però bocciato. I giudici hanno spiegato che in base all’articolo 52 del Regio Decreto 2537/1925, che regola le professioni di ingegnere e di architetto, “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.
Questo significa che non tutte le opere sugli immobili di interesse storico e artistico devono essere affidate agli architetti. Sono di competenza esclusiva degli architetti solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’àmbito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico.
Rientra invece tra le competenze degli ingegneri la parte tecnica, cioè, affermano i giudici, le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria. Si tratta di lavorazioni strutturali ed impiantistiche che si limitano alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio.
Dato che gli interventi in gara si limitavano all’aspetto strutturale, senza occuparsi di quello estetico, l’aggiudicazione della progettazione all’ingegnere è stata confermata.
Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna è tornato sul conflitto di competenze tra professionisti che possono agire sui beni tutelati perché rientranti nel patrimonio storico-culturale.
Il caso esaminato si riferisce al ripristino del Castello di Bentivoglio, danneggiato dal sisma del 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna. Il Comune aveva indetto una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, cui era stato invitato anche un ingegnere, che in seguito si era aggiudicato la gara.
Il secondo classificato aveva quindi presentato ricorso affermando che l’ingegnere non avrebbe dovuto essere invitato dal momento che si trattava di opere relative ad un bene di interesse storico-artistico, rientranti nella disciplina del D,lgs. 42/2004, quindi di competenza esclusiva degli architetti.
Il ricorso è stato però bocciato. I giudici hanno spiegato che in base all’articolo 52 del Regio Decreto 2537/1925, che regola le professioni di ingegnere e di architetto, “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.
Questo significa che non tutte le opere sugli immobili di interesse storico e artistico devono essere affidate agli architetti. Sono di competenza esclusiva degli architetti solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’àmbito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico.
Rientra invece tra le competenze degli ingegneri la parte tecnica, cioè, affermano i giudici, le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria. Si tratta di lavorazioni strutturali ed impiantistiche che si limitano alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio.
Dato che gli interventi in gara si limitavano all’aspetto strutturale, senza occuparsi di quello estetico, l’aggiudicazione della progettazione all’ingegnere è stata confermata.
Norme correlate
Sentenza 13/01/2016 n.36
Tar Emilia Romagna - Gli ingegneri possono progettare e dirigere la parte tecnica dei lavori sugli immobili storici e artistici
Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Suppl. Ordinario n. 28)
Regio Decreto 23/10/1925 n.2537
Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto
Approfondimenti
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