L'ascensore in condominio non può 'saltare le fermate'
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NORMATIVA
L'ascensore in condominio non può 'saltare le fermate'
Tar Lazio: l'accessibilità deve essere garantita a tutti i piani dello stabile
Vedi Aggiornamento del 20/09/2018
Vedi Aggiornamento del 20/09/2018
19/02/2016 - L’installazione di un ascensore in condominio deve comportare un vantaggio in termini di accessibilità per tutti i condòmini. In caso contrario le autorizzazioni possono essere revocate.
Con la sentenza 11423/2016, il Tar Lazio ha spiegato che l’ascensore deve servire tutti i piani dell’edificio condominiale e non può “saltare alcune fermate”.
Nel caso preso in esame, un condominio, interessato ad eliminare le barriere architettoniche, aveva presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune e aveva iniziato i lavori. Un condòmino, però, aveva impugnato la Scia perché non prevedeva una fermata al suo piano.
I giudici hanno dato ragione al condòmino ricordando che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), un intervento di rimozione delle barriere architettoniche deve rispondere al criterio di accessibilità, cioè deve consentire, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
A detta del Tribunale amministrativo, un ascensore che non si ferma a tutti i piani non rispetta il criterio dell’accessibilità. Il progetto non può quindi essere approvato.
Oltre a questo aspetto, il Tar ha evidenziato che l’installazione dell’ascensore non deve ridurre l’accessibilità degli appartamenti agli spazi comuni. Il progetto approvato dal Comune prevedeva la riduzione delle sezioni della rampa di scale. Un altro aspetto che è stato bocciato dai giudici.
Il Tar ha quindi invitato il condominio alla presentazione di un nuovo progetto che tenesse in considerazione i criteri di accessibilità per tutti i condòmini e il rispetto delle zone comuni.
Con la sentenza 11423/2016, il Tar Lazio ha spiegato che l’ascensore deve servire tutti i piani dell’edificio condominiale e non può “saltare alcune fermate”.
Nel caso preso in esame, un condominio, interessato ad eliminare le barriere architettoniche, aveva presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune e aveva iniziato i lavori. Un condòmino, però, aveva impugnato la Scia perché non prevedeva una fermata al suo piano.
I giudici hanno dato ragione al condòmino ricordando che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), un intervento di rimozione delle barriere architettoniche deve rispondere al criterio di accessibilità, cioè deve consentire, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
A detta del Tribunale amministrativo, un ascensore che non si ferma a tutti i piani non rispetta il criterio dell’accessibilità. Il progetto non può quindi essere approvato.
Oltre a questo aspetto, il Tar ha evidenziato che l’installazione dell’ascensore non deve ridurre l’accessibilità degli appartamenti agli spazi comuni. Il progetto approvato dal Comune prevedeva la riduzione delle sezioni della rampa di scale. Un altro aspetto che è stato bocciato dai giudici.
Il Tar ha quindi invitato il condominio alla presentazione di un nuovo progetto che tenesse in considerazione i criteri di accessibilità per tutti i condòmini e il rispetto delle zone comuni.
Norme correlate
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Approfondimenti
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