Nel caso preso in esame, un Comune aveva emesso un ordine di demolizione nei confronti di un edificio realizzato negli anni ’70 senza nessuna autorizzazione. Per prendere tempo, i proprietari avevano contestato la validità dell’atto del Comune che giustificava la demolizione con le disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), cioè una norma adottata dopo la costruzione dell’edificio abusivo. Secondo i ricorrenti, per essere valido, l’ordine di demolizione doveva invece rimandare alla Legge 47/1985, in vigore nel momento in cui era stato realizzato l’abuso.
Nel ricorso erano state sollevate anche altre motivazioni, tutte respinte dai giudici.
Abusi edilizi e norme vigenti
Il Tar Lazio ha spiegato che, una volta accertato che l’edificio è stato realizzato abusivamente, non ha importanza se le motivazioni contenute dell’ordine di demolizione si riferiscono ad una normativa entrata in vigore dopo la costruzione dell’immobile irregolare.In ambito edilizio, si legge nella sentenza, le misure sanzionatorie, come le multe, non possono avere un’applicazione retroattiva. Lo stesso non vale per le misure ripristinatorie, come gli ordini di demolizione, che mirano a ristabilire l’ordine urbanistico violato. L’abuso ha infatti effetti permanenti, quindi la sua demolizione può anche essere giustificata da una norma entrata in vigore dopo la sua realizzazione.
L’ordine di demolizione, hanno concluso i giudici, è un atto vincolato, quindi non richiede particolari motivazioni, ma per ritenerlo valido è sufficiente accertare l’abusività delle opere.