
Il nuovo Codice Appalti delude i professionisti tecnici
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NORMATIVA
Il nuovo Codice Appalti delude i professionisti tecnici
Zambrano critico sui titoli richiesti ai progettisti interni alle amministrazioni e sulla non obbligatorietà del DM Parametri
Vedi Aggiornamento
del 04/07/2016

Vedi Aggiornamento del 04/07/2016
08/03/2016 - “Il nuovo Codice Appalti tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. È il commento della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, che deve ora affrontare i pareri di Consiglio di Stato, Regioni e competenti Commissioni parlamentari.
Secondo Armando Zambrano, coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), il testo costituisce un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare rispetto alla Determinazione Anac 4/2015, con cui sono state definite le linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.
Secondo la Rete delle Professioni Tecniche, nel nuovo Codice non c’è una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del provvedimento.
RPT sottolinea poi come i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine. A differenza di quanto chiedeva la Rete, per i progettisti interni sarà sufficiente la sola abilitazione. In base all’articolo 24 del nuovo Codice Appalti, infatti, è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione ai dipendenti delle amministrazioni che firmano progetti relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
Sotto accusa sono finiti anche la non obbligatorietà del Decreto parametri (DM 143/2013) per fissare il corrispettivo da porre a base di gara e i limiti all’appalto integrato, che sembrano scomparsi, così come la cauzione obbligatoria anche per la progettazione.
Un giudizio positivo è stato invece espresso sui requisiti richiesti alle società di ingegneria per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Secondo Zambrano, in base alla formulazione contenuta nel nuovo Codice Appalti, queste sono sullo stesso piano delle Società tra professionisti (STP) “evitando un’incresciosa sanatoria a favore delle prime che a più riprese si era tentato di far passare”. L’articolo 46 del testo approvato ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria le società di ingegneria in forma di società di capitali o società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.
Secondo Armando Zambrano, coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), il testo costituisce un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare rispetto alla Determinazione Anac 4/2015, con cui sono state definite le linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.
Secondo la Rete delle Professioni Tecniche, nel nuovo Codice non c’è una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del provvedimento.
RPT sottolinea poi come i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine. A differenza di quanto chiedeva la Rete, per i progettisti interni sarà sufficiente la sola abilitazione. In base all’articolo 24 del nuovo Codice Appalti, infatti, è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione ai dipendenti delle amministrazioni che firmano progetti relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
Sotto accusa sono finiti anche la non obbligatorietà del Decreto parametri (DM 143/2013) per fissare il corrispettivo da porre a base di gara e i limiti all’appalto integrato, che sembrano scomparsi, così come la cauzione obbligatoria anche per la progettazione.
Un giudizio positivo è stato invece espresso sui requisiti richiesti alle società di ingegneria per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Secondo Zambrano, in base alla formulazione contenuta nel nuovo Codice Appalti, queste sono sullo stesso piano delle Società tra professionisti (STP) “evitando un’incresciosa sanatoria a favore delle prime che a più riprese si era tentato di far passare”. L’articolo 46 del testo approvato ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria le società di ingegneria in forma di società di capitali o società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.
Norme correlate
Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Codice Appalti)
Determinazione 25/02/2015 n.4
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Decreto Ministeriale 31/10/2013 n.143
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (Decreto Parametri bis)
Approfondimenti
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