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Impianti geotermici, Lazio e Piemonte regolano installazione e utilizzo

Impianti geotermici, Lazio e Piemonte regolano installazione e utilizzo

Il Lazio istituisce il registro dei piccoli impianti, il Piemonte detta linee guida tecniche in attesa delle norme nazionali

Vedi Aggiornamento del 13/03/2018
di Paola Mammarella
27/04/2016 - Utilizzo delle risorse geotermiche per promuovere l’efficienza energetica degli impianti. È la soluzione su cui stanno puntando alcune Regioni con l’adozione di norme in  grado di indirizzare gli operatori.
 
Nel Lazio, la Legge regionale 3/2016, entrata in vigore nei giorni scorsi, sostiene l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica.
 
La norma regola le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Si tratta di quelle definite dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/2010, cioè che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici e che sono ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 kW termici.
 
La legge annuncia anche la predisposizione di incentivi nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari e istituisce il Registro regionale degli impianti geotermici, cui devono registrarsi tutti i proprietari dei piccoli impianti. Sono inoltre stabiliti dei divieti all’installazione degli impianti geotermici nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili, aree critiche per i prelievi idrici, aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto e zone dove si riscontra presenza di gas radon con livelli superiori a 300 becquerel per metro cubo.
 
In Piemonte, con il Decreto dirigenziale 66/2016 sono state dettate le linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche.
 
Le linee guida differenziano i piccoli impianti e i grandi impianti. Appartengono ai primi quelli con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW, mentre nei secondi rientrano con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW.
 
Le linee guida colmano, dal punto di vista tecnico, il vuoto legislativo creato dal D.lgs. 28/2011 in base al quale, entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, doveva essere approvato un decreto ministeriale per regolare la posa in opera delle sonde geotermiche e i casi in cui poter usare le procedure abilitative semplificate.
 
L’adozione delle linee guida, si legge nell’introduzione, è stata inoltre dettata dalla carenza di una specifica normativa per quanto riguarda gli impianti a circuito chiuso a fronte di un sempre più elevato numero di installazioni che rendono necessarie precauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di perforazione delle sonde, al fine di garantire il rispetto della normativa regionale in materia di protezione delle acque sotterranee.
 
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