Nuovo Codice Appalti: il periodo transitorio
Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte degli operatori a causa della confusione creata per le procedure a cavallo del vecchio (D.lgs. 163/2006) e del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), l’ANAC ha spiegato che la vecchia normativa continua ad applicarsi a tutte le gare pubblicate entro il 19 aprile 2016 in Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta Europea o nell’Albo pretorio di riferimento.Ma lo spartiacque del 19 aprile 2016, data in cui è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti, non è un riferimento sufficiente perché ci sono tante altre situazioni intermedie che hanno avuto bisogno di ulteriori chiarimenti dell’Authority.
Nel comunicato adottato nei giorni scorsi l’ANAC ha affermato che si continua ad applicare il D.lgs. 163/2006 a:
- affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali, in base al bando, è stato predisposto il rinnovo del contratto. La vecchia normativa vale anche per le consegne, i lavori e i servizi complementari, le proroghe tecniche, le varianti per cui non è prevista una nuova gara. Anche se è necessario richiedere un nuovo Codice identificativo di gara (Cig), si usa il vecchio Codice se le operazioni rientrano nell’ambito di una gara già espletata e aggiudicata;
- procedure negoziate indette a partire dal 20 aprile 2016, ma relative a gare bandite quando era in vigore il vecchio Codice, andate deserte per la presentazione di offerte irregolari o inammissibili o per mancanza di offerte;
- procedure negoziate per le quali la Stazione Appaltante ha pubblicato l’avviso esplorativo, cioè ha iniziato la ricerca di mercato per cercare operatori interessati a ricevere l’invito, mentre era in vigore il vecchio Codice Appalti;
- affidamenti diretti o procedure negoziate che attuano accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
- adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.