
No al condono edilizio se sull’area sopraggiunge un vincolo
CdS: valutare caso per caso se il vincolo c’è nel momento in cui è esaminata la domanda di sanatoria, non se è stato imposto dopo la realizzazione delle opere

Nel caso esaminato, un’azienda agricola aveva realizzato, senza nessun titolo abilitativo, due manufatti in legno e altri materiali di risulta, che erano stati aggiunti alla costruzione principale fatta di cemento armato.
Successivamente l’azienda aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria che era stato però negato. Non solo, perché la Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo aveva anche imposto la demolizione delle costruzioni di legno.
I responsabili avevano però obiettato che le strutture di legno erano state costruite negli anni Settanta, mentre il vincolo, con l’adozione del Piano per il Parco, era subentrato successivamente, nel 2002. In base a queste considerazioni, al momento della realizzazione le costruzioni avrebbero potuto ottenere il permesso in sanatoria.
I giudici del Tar e quelli del Consiglio di Stato hanno invece dato torto all’azienda e confermato l’ordine di demolizione. Il CdS ha ricordato che, in base all’articolo 32 della Legge 47/1985, “ai fini del rilascio del condono edilizio per immobili che ricadono in aree vincolate, occorre il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere”.
Questo significa che le valutazioni vanno condotte caso per caso, ma che la presenza del vincolo conta nel momento in cui deve essere esaminata la domanda di condono e non in quello in cui sono stati realizzati gli abusi.
Per questi motivi i responsabili sono stati condannati alla demolizione delle opere e al pagamento di una multa.

Il post non firmato non compare visualizzato. Lo ripeto. Mi scuso se il mio intervento può essere sembrato offensivo, non era mia intenzione. Il senso della mia considerazione è volta a evitare che l'interpretazione del titolo possa essere assunto come una "massima", prefigurando l'assoluta incondonabilità in presenza di un vincolo sopravvenuto. In ogni caso ringrazio la redazione per l'immenso servizio reso agli operatori del settore.

il post precedente l'ho scritto io, dimenticando di firmarlo.

Gentile arch. Gaetano Smaldone, il titolo si riferisce al caso specifico in cui il condono è stato negato sulla base di un principio sancito dalla legge: non è importante che l’abuso sia stato commesso quando l’area non era vincolata perché la presenza del vincolo deve essere valutata nel momento in cui si esamina la domanda di sanatoria. Nel sottotitolo e nel resto dell’articolo è invece spiegato che le valutazioni vanno condotte caso per caso dalle Soprintendenze

Il titolo è fuorviante: dire: “No al condono edilizio se sull’area sopraggiunge un vincolo” significherebbe vietare in modo assoluto il rilascio del titolo in aree gravate da inedificabilità assoluta per vincolo sopravvenuto. Ciò si pone in contrasto col dettato normativo dell’art. 33 comma 1 (Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse – leggasi: SIANO STATI IMPOSTI PRIMA) della L. 47/85. Tale disposizione obbliga a valutare le opere considerando il vincolo di inedificabilità assoluta come vincolo di inedificabilità relativa, ponendo in capo all’ente preposto alla tutela del vincolo la valutazione paesaggistica.