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Sottosuolo condominiale, in alcuni casi il privato lo può usare
NORMATIVA
Sottosuolo condominiale, in alcuni casi il privato lo può usare
Cassazione: possibile lo scavo per motivi tecnici, ma vietata la realizzazione di un vano cantina autonomo sotto il proprio appartamento
Vedi Aggiornamento
del 21/06/2017
06/05/2016 - Il condomino che effettua un intervento edilizio nel sottosuolo condominiale non commette automaticamente un uso improprio della cosa comune. Con la sentenza 234/2016 la Cassazione ha spiegato che bisogna capire se, dopo i lavori, si limita l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condòmini o se si altera la destinazione del bene.
Se, quindi, dopo i lavori, le parti comuni non risultano alterate e tutti i condòmini hanno la possibilità di farne un uso analogo, l’utilizzo del sottosuolo non sarà sanzionato.
I giudici hanno spiegato che non è consentita la realizzazione di un vano autonomo sotto il proprio appartamento, ma si può invece tollerare un escavo per ragioni tecniche.
Nel caso preso in esame dalla Corte, un condomino aveva proprio realizzato due vani cantina nel sottosuolo dell'appartamento di sua proprietà situato al piano terra dello stabile condominiale.
Il proprietario dell’appartamento situato al piano superiore aveva obiettato che questo intervento avrebbe pregiudicato “il diritto al pari godimento delle parti comuni” , ma soprattutto avrebbe alterato la funzione dell’area di sedime, che è quella di sostenere l’immobile e permettere l’installazione di impianti a servizio del condominio.
La Corte d’Appello di L’Aquila aveva imposto di eliminare i vani realizzati, ma il responsabile aveva sottolineato che un locale si trovava in corrispondenza dei locali di un altro condomino e che l’altro era in realtà una camera d’aria non accessibile dall’esterno. Si trattava, a suo avviso, di uno spazio che nessuno avrebbe potuto utilizzare, a prescindere dall’intervento realizzato.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello spiegando che, indipendentemente dai rilievi sull’accessibilità di quell’area, la realizzazione di un vano autonomo, posto al servizio di un solo appartamento, sottrae una parte del sottosuolo all’utilizzo collettivo cui è destinato.
Per questi motivi il responsabile dell’intervento ha dovuto eliminare i due locali e ripristinare la situazione preesistente.
Se, quindi, dopo i lavori, le parti comuni non risultano alterate e tutti i condòmini hanno la possibilità di farne un uso analogo, l’utilizzo del sottosuolo non sarà sanzionato.
I giudici hanno spiegato che non è consentita la realizzazione di un vano autonomo sotto il proprio appartamento, ma si può invece tollerare un escavo per ragioni tecniche.
Nel caso preso in esame dalla Corte, un condomino aveva proprio realizzato due vani cantina nel sottosuolo dell'appartamento di sua proprietà situato al piano terra dello stabile condominiale.
Il proprietario dell’appartamento situato al piano superiore aveva obiettato che questo intervento avrebbe pregiudicato “il diritto al pari godimento delle parti comuni” , ma soprattutto avrebbe alterato la funzione dell’area di sedime, che è quella di sostenere l’immobile e permettere l’installazione di impianti a servizio del condominio.
La Corte d’Appello di L’Aquila aveva imposto di eliminare i vani realizzati, ma il responsabile aveva sottolineato che un locale si trovava in corrispondenza dei locali di un altro condomino e che l’altro era in realtà una camera d’aria non accessibile dall’esterno. Si trattava, a suo avviso, di uno spazio che nessuno avrebbe potuto utilizzare, a prescindere dall’intervento realizzato.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello spiegando che, indipendentemente dai rilievi sull’accessibilità di quell’area, la realizzazione di un vano autonomo, posto al servizio di un solo appartamento, sottrae una parte del sottosuolo all’utilizzo collettivo cui è destinato.
Per questi motivi il responsabile dell’intervento ha dovuto eliminare i due locali e ripristinare la situazione preesistente.