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Ok alle linee guida Anac sulle gare di progettazione, DM Parametri obbligatorio

Ok alle linee guida Anac sulle gare di progettazione, DM Parametri obbligatorio

In alternativa ai requisiti di fatturato l'Ente potrà richiedere un’assicurazione professionale. Competenza esclusiva degli architetti sugli edifici storici

Vedi Aggiornamento del 27/12/2016
di Paola Mammarella
28/06/2016 - L’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) continua a ritenere che le Stazioni Appaltanti abbiano l’obbligo di utilizzare il Decreto Parametri nei bandi di gara di progettazione.
 
Sono le conclusioni delle linee guida sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attuative del Codice Appalti (D.lgs 50/2016) che contengono anche un’altra novità per andare incontro ai professionisti: la possibilità di dimostrare i requisiti di fatturato con un’assicurazione professionale.
 

Corrispettivi a base di gara

Nel testo licenziato dall’Anac dopo la fase di consultazione, si legge che, fino a che  il Ministro della Giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, le Stazioni Appaltanti dovranno determinare i corrispettivi a base di gara utilizzando il “vecchio” Decreto Parametri (DM 143/2013).
 
Ma le complicazioni interpretative sono già in agguato. Il DM 143/2013 è obbligatorio. Le Stazioni Appaltanti non possono determinare i corrispettivi secondo criteri diversi da quelli contenuti nel decreto. L’Anac lo ha chiarito con la determinazione 4/2015 e tutte le Amministrazioni si sono adeguate.
 
Ma in base alla nuova bozza di Decreto Parametri, messa a punto di recente dal Ministero della Giustizia, restano i criteri fissati nel 2013, ma diventano solo indicativi. È infatti previsto che le Stazioni Appaltanti possano (non "debbano") utilizzarli.
 
Sia le linee guida dell’Anac sia il decreto del Ministero della Giustizia sono norme attuative previste dal Codice Appalti. Il loro perimetro d’azione è lo stesso, cioè le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ma cambia l’ente che li ha emanati. Resta ora da capire se, in itinere, le due norme subiranno qualche cambiamento, e come si concilieranno senza creare dubbi e incertezze nelle Amministrazioni.
 

Requisiti per partecipare alle gare di progettazione

Le Stazioni Appaltanti potranno richiedere che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando sia pari al massimo al doppio dell’importo a base di gara. Non sarà quindi possibile chiedere requisiti di fatturato più stringenti. In alternativa, le Amministrazioni possono chiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare.
 
Le Stazioni Appaltanti potranno anche limitare la partecipazione ai progettisti che abbiano svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria, variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Ma non solo perché i progettisti potrebbero trovarsi a dover dimostrare di aver effettuato, sempre negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura relativi agli interventi da progettare per un importo totale compreso tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori.
 
Alle società di professionisti e società di ingegneria sarà chiesto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (compresi soci e collaboratori con partita Iva) fino al doppio delle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
 
Tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura utilizzabili per la dimostrazione dei requisiti rientrano anche gli studi di fattibilità effettuati per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e tutti i servizi propedeutici alla progettazione nei confronti di committenti pubblici o privati.
 

Edifici storici, competenza esclusiva degli architetti

L’Anac ribadisce che la progettazione di interventi sugli immobili di interesse storico artistico o sottoposti a vincoli culturali è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A.

Si tratta di un chiarimento che porrà fine ai molteplici contenziosi e conflitti di competenze sorti tra ingegneri e architetti e finiti spesso nelle aule dei tribunali. Anche se le norme che regolano le professioni non sembravano chiare a riguardo, la giurisprudenza ha quasi sempre stabilito che la progettazione degli interventi sugli immobili storici o sottoposti a vincolo dovesse essere riservata agli architetti.

Le linee guida mettono ora questo concetto nero su bianco, evitando fin dalla stesura dei bandi le liti tra professionisti e i conseguenti ritardi nella realizzazione delle opere.
 
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