Il DGUE, in pratica, sostituisce i singoli moduli predisposti dalle Amministrazioni, semplifica le procedure e standardizza le dichiarazioni, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sulle PA e sugli operatori che intendono partecipare ad una gara.
Previsto dalla Direttiva 2014/247UE sugli appalti pubblici, il DGUE è stato introdotto in tutti i Paesi Europei come modello con il Regolamento 7/2016. In Italia è stato regolato dall’articolo 85 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Trattandosi di una novità, sono state necessarie delle linee guida per orientare gli operatori che lo useranno.
Documento di gara unico europeo
Le linee guida spiegano innanzitutto che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento e per qualunque importo. Fanno eccezione gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante potrà scegliere se usare o meno il DGUE.Dal 18 aprile 2018 il DGUE sarà solo online. Fino ad allora versione telematica e cartacea coesisteranno.
Con il DGUE si fornirà alla Stazione Appaltante una sorta di autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando e sull’assenza di cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice.
Documento di gara unico europeo, dichiarazioni in sei parti
Il DGUE si articola in sei parti. La prima contiene tutte le informazioni sulla procedura d’appalto e l’amministrazione aggiudicatrice. Nella seconda devono essere indicate le informazioni sull’operatore economico e sull’eventuale ricorso all’avvalimento o al subappalto.La terza parte certifica l’assenza di cause di esclusione. Si compone di tre sottosezioni: la A, riferita alle condanne penali, la B, al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, e la C contenente le informazioni su insolvenze, conflitti di interesse o illeciti professionali.
La quarte parte contiene le informazioni sul possesso dei requisiti richiesti, cioè idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Nella quinta parte l’operatore autocertificherà di essere tra i soggetti che la SA non può escludere per limitare il numero di candidati qualificati nelle procedure di particolare complessità. Questo meccanismo è previsto dall’articolo 91 del Codice Appalti e, in caso di procedura ristretta per la realizzazione di un’opera complessa, consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di non prendere in considerazione alcuni operatori per assicurare la qualità e la competenza.
La sesta parte contiene le dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni rese.
Le Stazioni Appaltanti potranno prevedere che, in corrispondenza dei dati dichiarati, l’operatore indichi l’Autorità che possa comprovarne la veridicità.