
Scia Unificata, in vigore il decreto
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NORMATIVA
Scia Unificata, in vigore il decreto
Moduli unici dal 1° gennaio 2017. A breve la ‘Scia 2’ con la tabella dei titoli abilitativi richiesti per ogni intervento edilizio
Vedi Aggiornamento
del 02/09/2022

Vedi Aggiornamento del 02/09/2022
28/07/2016 - Entra in vigore oggi il decreto “Scia 1” (D.lgs. 126/2016) attuativo della Riforma Madia per la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).
I cambiamenti veri e propri nella vita di professionisti e imprese arriveranno dal 1° gennaio 2017. Fino ad allora, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi pubblicando sui propri siti i modelli unificati e attivando le procedure semplificate.
La Scia Unificata prevede infatti tempi certi entro cui le Amministrazioni devono rispondere e il divieto di chiedere informazioni e documenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti o di cui gli uffici pubblici sono già in possesso.
Il professionista dovrà quindi presentare un’unica Scia allo sportello unico dell'amministrazione interessata. Sarà poi questa a trasmettere la richiesta alle altre PA nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni o verifiche preventive.
Contestualmente alla presentazione della Scia, che potrà avvenire anche online, l’Amministrazione rilascerà una ricevuta in cui dovrà indicare i tempi di risposta o il momento a partire dal quale si potranno calcolare i termini per la formazione del silenzio assenso.
Se dovesse essere necessaria la Conferenza di Servizi, i termini per la sua convocazione decorreranno dal rilascio di tutti i provvedimenti richiesti.
I lavori potranno invece iniziare subito se non sono richieste altre autorizzazioni o titoli espressi.
In caso di dichiarazioni mendaci o coinvolgimento di interessi sensibili, come ambiente e paesaggio, sarà adottato un provvedimento di sospensione.
Il decreto Scia 2 completerà quindi la semplificazione chiesta da molto tempo da professionisti e imprese del settore edile, sempre in dubbio sui titoli abilitativi necessari e sui moduli da utilizzare, che finora sono stati sempre diversi da Comune a Comune.
L’entrata a regime dei modelli unici e la definizione puntuale delle procedure per gli interventi edilizi creerà un panorama normativo omogeneo e al riparo da contenziosi.
Scia 1
Ad entrare in vigore subito sono i princìpi ispiratori. La palla passa ora alle Amministrazioni statali, che devono adottare, insieme alla Conferenza Unificata, i moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti delle istanze, le procedure e i documenti da allegare.I cambiamenti veri e propri nella vita di professionisti e imprese arriveranno dal 1° gennaio 2017. Fino ad allora, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi pubblicando sui propri siti i modelli unificati e attivando le procedure semplificate.
La Scia Unificata prevede infatti tempi certi entro cui le Amministrazioni devono rispondere e il divieto di chiedere informazioni e documenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti o di cui gli uffici pubblici sono già in possesso.
Il professionista dovrà quindi presentare un’unica Scia allo sportello unico dell'amministrazione interessata. Sarà poi questa a trasmettere la richiesta alle altre PA nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni o verifiche preventive.
Contestualmente alla presentazione della Scia, che potrà avvenire anche online, l’Amministrazione rilascerà una ricevuta in cui dovrà indicare i tempi di risposta o il momento a partire dal quale si potranno calcolare i termini per la formazione del silenzio assenso.
Se dovesse essere necessaria la Conferenza di Servizi, i termini per la sua convocazione decorreranno dal rilascio di tutti i provvedimenti richiesti.
I lavori potranno invece iniziare subito se non sono richieste altre autorizzazioni o titoli espressi.
In caso di dichiarazioni mendaci o coinvolgimento di interessi sensibili, come ambiente e paesaggio, sarà adottato un provvedimento di sospensione.
Scia 2
Il decreto sulla Scia Unificata crea anche la premessa per l’adozione del decreto “Scia 2”, al momento in fase di discussione, che sta definendo con precisione gli interventi soggetti a Scia, quelli che necessitano del permesso di costruire e i casi in cui è ammesso il silenzio assenso. Il decreto contiene anche una tabella di sintesi in cui, in corrispondenza dell’intervento da realizzare, si può consultare l’iter amministrativo da seguire.Il decreto Scia 2 completerà quindi la semplificazione chiesta da molto tempo da professionisti e imprese del settore edile, sempre in dubbio sui titoli abilitativi necessari e sui moduli da utilizzare, che finora sono stati sempre diversi da Comune a Comune.
L’entrata a regime dei modelli unici e la definizione puntuale delle procedure per gli interventi edilizi creerà un panorama normativo omogeneo e al riparo da contenziosi.
Norme correlate
Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2)
Decreto Legislativo 30/06/2016 n.126
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività(SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 1)
Approfondimenti
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