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Demolizione e ricostruzione in altra zona, vietate se non si riqualifica l’area

Demolizione e ricostruzione in altra zona, vietate se non si riqualifica l’area

Il CdS spiega l’applicazione del Piano Città. Il nuovo edificio deve essere compatibile con quello demolito

Vedi Aggiornamento del 31/07/2020
Demolizione e ricostruzione in altra zona, vietate se non si riqualifica l’area
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 31/07/2020
06/09/2016 - Per demolire un edificio e ricostruirlo altrove è necessario rispettare due paletti: l’area su cui avviene la demolizione deve essere riqualificata e il nuovo immobile deve essere compatibile con quello abbattuto dal punto di vista urbanistico.

Questo significa, ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 3071/2016, con cui ha spiegato l’applicazione del Piano Città (Legge 106/2011), che a fronte della demolizione di un edificio industriale non si può costruire un immobile a destinazione residenziale in un'altra area urbana con destinazione urbanistica incompatibile con quella produttiva.
 
Nel caso preso in esame, un Comune aveva negato il permesso di costruire tre fabbricati a uso residenziale utilizzando la volumetria di un capannone industriale da demolire. Il proprietario del capannone non aveva chiesto nessun premio volumetrico e si era impegnato a realizzare aree destinate a verde pubblico e parcheggi.
 
Il Comune, però, aveva obiettato che non era possibile trasferire la volumetria da ambiti extraurbani ad ambiti urbani relativi a contesti territoriali fra loro del tutto diversi e distanti.
 
Il proprietario aveva quindi fatto ricorso sottolineando che, sfruttando il Piano Città, sarebbe stato possibile trasferire le volumetrie da una zona extraurbana ad ambiti urbani. A suo avviso, inoltre, non si doveva valutare la compatibilità della destinazione tra i due edifici, cioè quello industriale e quello residenziale, ma la compatibilità tra l’edificio da realizzare e l’area su cui sarebbe dovuto sorgere.
 
I giudici hanno smontato queste tesi spiegando che il trasferimento della volumetria è possibile solo in presenza della razionalizzazione del patrimonio edilizio o, in alternativa, di un piano di riqualificazione dell'area urbana degradata.
 
Ma non solo, perché il CdS ha aggiunto che il controllo sulla compatibilità deve riguardare gli edifici. Un capannone industriale e un edificio residenziale sono incompatibili, ha spiegato il Consiglio, mentre sarebbe stato diverso se la demolizione avesse riguardato un immobile a destinazione terziaria o direzionale, che può risultare compatibile o complementare rispetto all’uso residenziale.
 
I giudici hanno inoltre rilevato nel Piano Casa Regionale (Legge 25/2012 della Basilicata) un altro ostacolo a questa operazione. La norma regionale prevede che i mutamenti di destinazione d'uso a residenziale non possono riguardare edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D, nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi.
 
I giudici hanno quindi confermato il divieto, posto dal Comune, di delocalizzare la volumetria dell’edificio da abbattere.
 
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