Reverse charge, la guida dell’Ance per orientare gli edili
NORMATIVA
Reverse charge, la guida dell’Ance per orientare gli edili
Esempi pratici per spiegare alle imprese come compilare le fatture per i lavori svolti
30/09/2016 - L’Ance fa il punto della situazione sul reverse charge, il meccanismo di inversione contabile che dal 2015 ha ampliato il suo raggio d'azione in edilizia.
In questo modo il fornitore o prestatore d’opera riceve dal cliente solo l’importo imponibile e non deve versare l’Iva ad operazione conclusa, con un risparmio in termini di tempo e un minor rischio di evasione fiscale.
Il meccanismo, usato prevalentemente nei subappalti, dal 1° gennaio 2015 per effetto della Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) è stato esteso anche ad altri settori, come demolizione, installazione di impianti, completamento di edifici, cessioni di fabbricati, prestazioni di servizi nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
il documento spiega la differenza tra gli appalti di fornitura di beni con posa in opera, che sono esclusi dal meccanismo del reversa charge, e le prestazioni di servizi, che sono invece inclusi nel meccanismo.
La guida riporta inoltre una serie di casi specifici di difficile interpretazione, come ad esempio il contratto unico di manutenzione straordinaria dell'edificio.
Per delineare meglio i nuovi confini della normativa, è stato necessario definire il concetto di edificio, cioè “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
È stato inoltre spiegato che sono inclusi sia i fabbricati ad uso abitativo che quelli strumentali, comprendendo anche quelli di nuova costruzione o in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
In base a questa logica, sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi per terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ad eccezione che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio.
Successivamente, però, il Fisco ha dovuto emanare nuovi chiarimenti con la circolare 37/E/2015.
Reverse charge, cosa è e come funziona
Il meccanismo dell’inversione contabile prevede che il cliente versi l’Iva al posto del fornitore. Il fornitore emette una fattura senza Iva, indicando la norma che glielo consente, cioè l’articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972. Il cliente integra la fattura con l’aliquota Iva corrispondente alla prestazione ricevuta e la registra.In questo modo il fornitore o prestatore d’opera riceve dal cliente solo l’importo imponibile e non deve versare l’Iva ad operazione conclusa, con un risparmio in termini di tempo e un minor rischio di evasione fiscale.
Il meccanismo, usato prevalentemente nei subappalti, dal 1° gennaio 2015 per effetto della Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) è stato esteso anche ad altri settori, come demolizione, installazione di impianti, completamento di edifici, cessioni di fabbricati, prestazioni di servizi nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Reverse charge, la guida dell’Ance
Il sistema ha creato qualche difficoltà interpretativa, quindi l’Ance ha elaborato una guida contenente tutte le prestazioni soggette al meccanismo inversione contabile. In corrispondenza di ognuna c’è una definizione ed è riportato il codice Ateco.il documento spiega la differenza tra gli appalti di fornitura di beni con posa in opera, che sono esclusi dal meccanismo del reversa charge, e le prestazioni di servizi, che sono invece inclusi nel meccanismo.
La guida riporta inoltre una serie di casi specifici di difficile interpretazione, come ad esempio il contratto unico di manutenzione straordinaria dell'edificio.
Reverse charge, i chiarimenti del Fisco
Subito dopo l’introduzione della nuova reverse charge, a causa dei dubbi generati dalla norma, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015, ha chiarito che l’inversione contabile si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti o dalla tipologia di attività esercitata.Per delineare meglio i nuovi confini della normativa, è stato necessario definire il concetto di edificio, cioè “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
È stato inoltre spiegato che sono inclusi sia i fabbricati ad uso abitativo che quelli strumentali, comprendendo anche quelli di nuova costruzione o in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
In base a questa logica, sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi per terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ad eccezione che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio.
Successivamente, però, il Fisco ha dovuto emanare nuovi chiarimenti con la circolare 37/E/2015.