
Scia, dopo un anno e mezzo cantieri al sicuro
NORMATIVA
Scia, dopo un anno e mezzo cantieri al sicuro
Tar Marche: se il Comune non blocca i lavori entro 30 giorni, può agire entro 18 mesi solo per motivi di interesse pubblico
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del 12/03/2025

13/10/2016 - Impugnare una Scia edilizia è una decisione che, alla luce delle nuove normative, può presentare diversi limiti. Uno è quello dei trenta giorni per contestare i contenuti della documentazione presentata. L’altro è il termine di diciotto mesi per agire in autotutela, che deve essere giustificato da motivi di interesse pubblico.
Lo ha spiegato il Tar Marche con la sentenza 546/2016.
Tutto è iniziato dalla contestazione di alcuni interventi, ritenuti abusivi, che erano stati realizzati con Scia. Il vicino del soggetto che aveva fatto i lavori sosteneva che il Comune dovesse procedere all’accertamento degli abusi ed esercitare i suoi poteri repressivi.
I giudici, dopo aver accertato che il Comune aveva agito secondo le regole e che gli interventi erano legittimi, ha spiegato che, in base alle regole vigenti, erano scaduti i termini per eventuali azioni.
La Scia, hanno aggiunto i giudici, è un atto privato perché riguarda attività liberalizzate, quindi non è possibile l’impugnativa diretta. I controinteressati possono quindi sollecitare il Comune ad esercitare i suoi poteri di controlli.
Posto che non ci siano dichiarazioni mendaci e che non siano state riscontrate irregolarità urbanistiche ed edilizie, per agire in autotutela è necessario che ci siano dei motivi di interesse pubblico. Dato che questa tipologia di azione può mettere in discussione un’attività avviata dal privato, la normativa ha sempre previsto “un termine ragionevole” per poter esercitare il potere in autotutela.
Con l’intento di creare un panorama di regole più chiare, il Decreto “Sblocca Italia” prima (DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014) e la riforma della Pubblica Amministrazione poi (Legge 124/2015) hanno fissato questo termine a 18 mesi “dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici”. Anche quando il titolo abilitativo si è formato per silenzio assenso.
Dopo un anno e mezzo, quindi, gli interventi realizzati con Scia potranno essere considerati "al sicuro" da eventuali contestazioni.
Lo ha spiegato il Tar Marche con la sentenza 546/2016.
Tutto è iniziato dalla contestazione di alcuni interventi, ritenuti abusivi, che erano stati realizzati con Scia. Il vicino del soggetto che aveva fatto i lavori sosteneva che il Comune dovesse procedere all’accertamento degli abusi ed esercitare i suoi poteri repressivi.
I giudici, dopo aver accertato che il Comune aveva agito secondo le regole e che gli interventi erano legittimi, ha spiegato che, in base alle regole vigenti, erano scaduti i termini per eventuali azioni.
Scia, 30 giorni per fermare il cantiere
Il CdS ha ricordato che, in base all’articolo 19, comma 3 della Legge 241/1990, il Comune ha 30 giorni per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti.La Scia, hanno aggiunto i giudici, è un atto privato perché riguarda attività liberalizzate, quindi non è possibile l’impugnativa diretta. I controinteressati possono quindi sollecitare il Comune ad esercitare i suoi poteri di controlli.
Scia, 18 mesi per l’autotutela
Se decorre il termine di 30 giorni, le cose possono complicarsi. Ci sono infatti tre possibilità: l’esercizio dei poteri in autotutela (art. 21 nonies della Legge 241/1990), l’esercizio dei poteri sanzionatori per le dichiarazioni mendaci (art. 19, comma 3, seconda parte e art. 21, comma 1, della Legge 241/1990) e l’esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 19, comma 6 bis della Legge 241/1990).Posto che non ci siano dichiarazioni mendaci e che non siano state riscontrate irregolarità urbanistiche ed edilizie, per agire in autotutela è necessario che ci siano dei motivi di interesse pubblico. Dato che questa tipologia di azione può mettere in discussione un’attività avviata dal privato, la normativa ha sempre previsto “un termine ragionevole” per poter esercitare il potere in autotutela.
Con l’intento di creare un panorama di regole più chiare, il Decreto “Sblocca Italia” prima (DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014) e la riforma della Pubblica Amministrazione poi (Legge 124/2015) hanno fissato questo termine a 18 mesi “dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici”. Anche quando il titolo abilitativo si è formato per silenzio assenso.
Dopo un anno e mezzo, quindi, gli interventi realizzati con Scia potranno essere considerati "al sicuro" da eventuali contestazioni.