
Responsabilità solidale, gli ingegneri rischiano il patrimonio personale
PROFESSIONE
Responsabilità solidale, gli ingegneri rischiano il patrimonio personale
CNI: ‘richiedete un’assicurazione che copra il vincolo di solidarietà con altri soggetti’
Vedi Aggiornamento
del 01/04/2019

12/10/2016 - Se l’assicurazione professionale non copre la quota di ‘responsabilità solidale’ il professionista rischia di rispondere, per eventuali danni, personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale. Questo l’allarme lanciato dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nella circolare 804/2016 in cui suggerisce di prestare particolare attenzione alle clausole assicurative.
Secondo il gruppo di lavoro "Ingegneria Forense" del CNI, gli articoli 1292 e 2055 del Codice Civile lasciano presupporre che, in caso di risarcimento del danno, se esistono più corresponsabili, il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie anche ad un solo soggetto, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.
La questione assume un rilievo particolare per l’ingegnere che, quando svolge atti professionali, risponde per eventuali danni personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro.
Tale verifica si rende necessaria, secondo il Consiglio Nazionale, in quanto molte assicurazioni hanno una copertura assicurativa collegata al "vincolo di solidarietà" esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.
Inoltre il CNI suggerisce di chiedere l'inserimento di una clausola di "maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento" che garantisca un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato (o l'erede) può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un atto commesso, o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività concordato.
Responsabilità solidale: i rischi per gli ingegneri
La circolare CNI evidenzia le problematiche relative alla responsabilità professionale dell'ingegnere e alle vertenze in cui il professionista può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio di direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili della sicurezza, ecc..).Secondo il gruppo di lavoro "Ingegneria Forense" del CNI, gli articoli 1292 e 2055 del Codice Civile lasciano presupporre che, in caso di risarcimento del danno, se esistono più corresponsabili, il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie anche ad un solo soggetto, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.
La questione assume un rilievo particolare per l’ingegnere che, quando svolge atti professionali, risponde per eventuali danni personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro.
Assicurazione: attenzione alla copertura per responsabilità solidale
In virtù di questi rischi il CNI ha invitato gli iscritti a verificare che la propria polizza assicurativa preveda la copertura anche per la quota di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.Tale verifica si rende necessaria, secondo il Consiglio Nazionale, in quanto molte assicurazioni hanno una copertura assicurativa collegata al "vincolo di solidarietà" esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.
Inoltre il CNI suggerisce di chiedere l'inserimento di una clausola di "maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento" che garantisca un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato (o l'erede) può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un atto commesso, o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività concordato.