Professionisti, nulla di fatto per la riforma dei ‘minimi’
NORMATIVA
Professionisti, nulla di fatto per la riforma dei ‘minimi’
DL Fiscale: bocciata la proposta di far restare nel regime agevolato chi sfora di poco il tetto dei compensi
16/11/2016 - Nulla di fatto per la riforma dei "minimi". Durante l'esame del disegno di legge per la conversione del Decreto “fiscale” (DL 193/2016) era stato proposto una sorta di periodo transitorio per chi avesse saltuariamente sforato di poco il tetto dei compensi previsto dalla legge.
In base alla proposta, che avrebbe dovuto ottenere la fiducia, ma che all'ultimo momento non è stata confermata, professionisti e lavoratori autonomi che avessero sforato il tetto dei compensi, nel limite di 15mila euro, non sarebbero usciti automaticamente dal regime forfetario “dei minimi”.
Il testo prevedeva che questi soggetti, per due anni non consecutivi nel quinquennio, avrebbero potuto applicare l’imposta sostitutiva al 27% solo sull'ammontare del reddito eccedente la soglia limite.
Si tratta di una misura che avrebbe fatto dormire sonni più tranquilli a tutti quei professionisti che normalmente hanno un reddito basso e che solo saltuariamente ottengono più incarichi e di conseguenza compensi maggiori.
Senza questa riforma, chi oltrepasserà il tetto dei compensi stabilito per la propria attività, passerà automaticamente alla tassazione ordinaria.
Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. A differenza dei regimi agevolati previgenti, per fruirne non è prevista alcuna scadenza legata agli anni di attività o all’età anagrafica. Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e chi inizia un’attività di impresa, arte o professione, purché rispettino alcuni requisiti e condizioni, tra cui: aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata, incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal comma 112 della Stabilità 2016.
In base alla proposta, che avrebbe dovuto ottenere la fiducia, ma che all'ultimo momento non è stata confermata, professionisti e lavoratori autonomi che avessero sforato il tetto dei compensi, nel limite di 15mila euro, non sarebbero usciti automaticamente dal regime forfetario “dei minimi”.
Il testo prevedeva che questi soggetti, per due anni non consecutivi nel quinquennio, avrebbero potuto applicare l’imposta sostitutiva al 27% solo sull'ammontare del reddito eccedente la soglia limite.
Si tratta di una misura che avrebbe fatto dormire sonni più tranquilli a tutti quei professionisti che normalmente hanno un reddito basso e che solo saltuariamente ottengono più incarichi e di conseguenza compensi maggiori.
Senza questa riforma, chi oltrepasserà il tetto dei compensi stabilito per la propria attività, passerà automaticamente alla tassazione ordinaria.
Come funzionano i 'nuovi minimi'
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2015, successivamente modificata dalla Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, con un’unica aliquota fissa del 15% da applicare sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni.Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. A differenza dei regimi agevolati previgenti, per fruirne non è prevista alcuna scadenza legata agli anni di attività o all’età anagrafica. Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e chi inizia un’attività di impresa, arte o professione, purché rispettino alcuni requisiti e condizioni, tra cui: aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata, incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal comma 112 della Stabilità 2016.