Lavori su edifici vincolati, il CNI chiede chiarimenti sulle competenze
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Lavori su edifici vincolati, il CNI chiede chiarimenti sulle competenze
Gli Ingegneri invitano il Mibact a definire gli interventi di ‘parte tecnica’ che non hanno implicazioni architettoniche
03/11/2016 - Chiarire in modo definitivo gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire quando si opera su edifici vincolati e di particolare pregio storico-artistico.
Questa la richiesta che il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha fatto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), per giungere, viste le numerose sentenze discordanti sul punto, a una definitiva regolamentazione dal punto di vista normativo delle tipologie di intervento attuabili sugli edifici vincolati.
Nella circolare, con allegata la nota inviata al Mibact, il CNI fa anche il punto sulla situazione, elencando le norme e le sentenze favorevoli agli ingegneri.
Il Consiglio Nazionale ha ricordato i molti risultati positivi raggiunti sul fronte giudiziario con pronunce che, partendo dal presupposto che “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto”, giungono a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell’ingegnere ( pur quando si discuta di edifici vincolati ) allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio.
Tale novità è stata riconosciuta e fatta propria anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara che in una nota invita tutti i Funzionari Architetti a tener conto di quest’ aspetto.
Secondo il CNI, quindi, “attraverso una corretta definizione ed individuazione del concetto di ‘parte tecnica’, di competenza dei professionisti Ingegneri si può giungere a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali”.
Che gli ingegneri in possesso di consolidate esperienze nel settore possano svolgere la funzione di direttore tecnico delle imprese di restauro è stato invece riconosciuto dal Consiglio di Stato (sentenza 4290/2015) che ha confermato l’idoneità degli ingegneri allo svolgimento dell’incarico di direzione tecnica.
Questa la richiesta che il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha fatto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), per giungere, viste le numerose sentenze discordanti sul punto, a una definitiva regolamentazione dal punto di vista normativo delle tipologie di intervento attuabili sugli edifici vincolati.
Nella circolare, con allegata la nota inviata al Mibact, il CNI fa anche il punto sulla situazione, elencando le norme e le sentenze favorevoli agli ingegneri.
Edifici vincolati: sì agli ingegneri per la ‘parte tecnica’
Il CNI sottolinea che la possibilità per gli ingegneri di occuparsi di edifici vincolati è sancita dall’art. 52 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto (R.D 2537/1925), il quale afferma che ‘la parte tecnica’ delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.Il Consiglio Nazionale ha ricordato i molti risultati positivi raggiunti sul fronte giudiziario con pronunce che, partendo dal presupposto che “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto”, giungono a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell’ingegnere ( pur quando si discuta di edifici vincolati ) allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio.
Tale novità è stata riconosciuta e fatta propria anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara che in una nota invita tutti i Funzionari Architetti a tener conto di quest’ aspetto.
Secondo il CNI, quindi, “attraverso una corretta definizione ed individuazione del concetto di ‘parte tecnica’, di competenza dei professionisti Ingegneri si può giungere a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali”.
Competenze ingegneri sugli edifici vincolati
Il Consiglio Nazionale ha ricordato, inoltre, che la Direttiva sul reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura 85/384/CE dà la possibilità di intervenire sugli edifici vincolati agli ingegneri civili, qualora in possesso di una formazione analoga a quella di architetto.Che gli ingegneri in possesso di consolidate esperienze nel settore possano svolgere la funzione di direttore tecnico delle imprese di restauro è stato invece riconosciuto dal Consiglio di Stato (sentenza 4290/2015) che ha confermato l’idoneità degli ingegneri allo svolgimento dell’incarico di direzione tecnica.