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Nuove NTC, sancita l’intesa in Conferenza Unificata

Nuove NTC, sancita l’intesa in Conferenza Unificata

Proposta l’obbligatorietà del Fascicolo del Fabbricato per nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie ed edifici pubblici

Vedi Aggiornamento del 21/02/2018
di Alessandra Marra
27/12/2016 - È ormai vicina l’approvazione definitiva delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. La Conferenza Unificata, infatti, nella seduta del 22 dicembre scorso ha sancito l’intesa sulle norme aggiornate.
 
La Conferenza ha dato parere positivo alle nuove NTC, così come modificate dopo che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva segnalato la necessità di definirne l’ambito di applicazione in relazione alle opere con progetto definitivo o in corso di esecuzione.
 

Nuove NTC: le raccomandazioni delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’intesa, ha richiesto al Governo di istituire, con tutta la celerità possibile, un Gruppo di lavoro tecnico tra Regioni ed ANCI, che sviluppi una proposta di revisione del DPR 380/2001 (Testo Unico sull'Edilizia) introducendo:
- il vincolo del Fascicolo del Fabbricato, o altro, analogo, strumento informativo;
- principi specifici per la formazione degli operatori;
- certi e adeguati processi di controlli e sanzioni;
- nuovi criteri per l’aggiornamento delle NTC.
 
Le Regioni ritengono indispensabile l’introduzione del Fascicolo del Fabbricato tra gli strumenti primari di monitoraggio dei territori. Pertanto è stata avanzata la proposta di rendere obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato in partenza nei seguenti tre casi:
- nuove costruzioni;
- manutenzioni straordinarie di edifici esistenti;
- edifici che ospitano servizi pubblici e scuole (opere di classe 3 e classe 4).
 
Le Regioni sottolineano inoltre che le NTC (in quanto norme di specifica natura tecnica) non possono normare l'attività di controllo né, tantomeno, quella sanzionatoria, disciplinate dal DPR 380/2001. Pertanto invitano ad inserire nel Testo Unico maggiori dettagli sulle modalità dei controlli e sulle sanzioni.
 
In merito alla qualificazione degli operatori, sia per le attività di realizzazione che per quelle di controllo, le Regioni hanno evidenziato che le NTC non sono lo strumento più appropriato per normare l'attività di formazione tecnica né dei professionisti (impegnati nella progettazione delle opere) né dei tecnici delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli. Infatti la formazione è svolta: per i professionisti (progettisti e direttori dei lavori) dagli Ordini professionali; per i tecnici controllori dalle stesse Pubbliche Amministrazioni dai quali dipendono.
 
Visto che la sicurezza statica e sismica degli edifici e delle infrastrutture risulta fondamentale per la collettività, occorre che coloro che se ne occupano siano necessariamente soggetti di elevata competenza, costantemente aggiornati dal punto di vista scientifico e professionale. Si ritiene pertanto indispensabile che l'obbligo della formazione permanente sia inserito all’interno del Testo Unico, con eventuali rinvii anche ad altre norme specifiche di altri settori (normativa ordinistica e delle pubbliche amministrazioni).

Infatti è stata rilevata una particolare criticità nel campo delle imprese di costruzioni che spesso mancano della necessaria formazione; il DPR 380/2001, infatti, non richiede un particolare livello di formazione o di capacità tecnica alle imprese esecutrici (fatta esclusione per gli appalti pubblici). Pertanto si ritiene necessario che pure le imprese, di qualsiasi dimensione, debbano essere qualificate per operare in ambito strutturale.

Infine, le Regioni hanno chiesto che, nei prossimi aggiornamenti delle NTC, si proceda alla semplificazione del testo delle NTC e al suo snellimento, conservando in norma gli aspetti essenziali, rimandando a circolari e linee guida tutto il resto. 
 

Nuove NTC: ambito di applicazione in progetti definitivi

Per le opere pubbliche in corso d’esecuzione all’entrata in vigore delle nuove NTC si potranno applicare le NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori.
 
Invece per i lavori pubblici già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, si potranno applicare le precedenti disposizioni solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni.

Nei lavori privati le cui opere strutturali siano in corso d’esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima dell’entrata in vigore, si potranno continuare ad applicare le previgenti norme tecniche fino all’ultimazione degli stessi (senza limiti temporali in questo caso).
 

Nuove NTC: l'iter di entrata in vigore

Le norme tecniche, che disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano (soprattutto in zona sismica), rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (sismabonus) delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale.

Dopo la verifica di coerenza con la normativa in sede europea e la firma del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, le nuove NTC potranno finalmente essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore 30 giorni dopo
 
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